Cassazione Penale, Ordinanza n. 23021/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. resa dal GUP, che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente, furto aggravato e violazioni in materia di pesca, con contestuale confisca del denaro sequestrato. Ha dedotto, in primo luogo, l'omessa valutazione della possibile immediata declaratoria di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In secondo luogo, ha censurato la confisca della somma di denaro, lamentando totale assenza di motivazione e mancata verifica dei presupposti della confisca allargata, in particolare l'assenza di argomentazione sulla sproporzione tra reddito e disponibilità di denaro rinvenuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, nel patteggiamento, il controllo sulla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile nei limiti del ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., salvo i casi tassativi di violazione di legge. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la confisca era stata adeguatamente motivata: il giudice di merito aveva richiamato l'art. 240-bis c.p. tramite l'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, aveva dato conto della sproporzione tra la somma sequestrata e il reddito dell'imputato e della mancata giustificazione della provenienza lecita del denaro. Ha inoltre osservato che il richiamo per relationem al decreto di sequestro preventivo era congruo e non specificamente censurato. Conseguentemente, oltre alla dichiarazione di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata è una sentenza di patteggiamento.
limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassative di violazione di legge previste dalla norma.
la mancata verifica di cause di proscioglimento non è deducibile nel ricorso avverso patteggiamento fuori dai limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
richiamato come disciplina generale del ricorso per cassazione, applicabile alla confisca se non oggetto di accordo tra le parti.
prevede la confisca allargata obbligatoria di denaro, beni o utilità di valore sproporzionato rispetto al reddito, se il condannato non ne giustifica la provenienza.
rinvia all'art. 240-bis c.p. per la confisca nei reati in materia di stupefacenti; nel testo considerato la confisca per sproporzione è estesa alle fattispecie dell'art. 73.
norma incriminatrice in materia di stupefacenti; nel caso concreto rileva quale reato presupposto per la confisca allargata.
richiamato tra le norme incriminatrici contestate nell'imputazione.
richiamato tra le norme incriminatrici contestate nell'imputazione.
aggravanti del furto richiamate nell'imputazione.
l. n. 494/1974, artt. 10, 12 e 14
disposizioni richiamate nell'imputazione, in relazione a violazioni in materia di pesca.
ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 25, comma 1, lett. a), n. 2
ha modificato l'art. 444, comma 2, c.p.p. nel senso richiamato dalla Corte sulla necessità o meno dell'accordo sulla confisca.
d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, art. 4, comma 1, lett. a)
ha introdotto il comma 7-bis dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, che la Corte esclude applicabile alle ipotesi di mera detenzione o trasporto non connessi alla cessione.
la Corte esclude la sua applicabilità, insieme al comma 7-bis dell'art. 73, alle condotte di detenzione e trasporto di stupefacenti non accompagnate da cessione.
art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990
la Corte afferma che non si applica alle condotte di detenzione o trasporto, mancando il nesso tra denaro e reato in tali casi.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
la Corte osserva che, dopo la modifica del 2023, la confisca per sproporzione ex art. 85-bis è estesa a tutte le fattispecie dell'art. 73, compreso il comma 5.
d.l. 15 settembre 2023, n. 123
ha modificato l'art. 85-bis d.P.R. 309/1990 estendendo la confisca per sproporzione a tutte le fattispecie dell'art. 73.
legge di conversione del d.l. n. 123/2023 richiamata per la modifica dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990.
la Corte ne richiama la struttura speciale e obbligatoria della confisca allargata, basata su condanna per reato-spia, disponibilità di beni sproporzionati e mancata giustificazione della provenienza.
sentenza Corte cost. n. 186/2000
richiamata per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità non priva di colpa.
Massime di principio
- Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è ammesso solo nei ristretti casi di violazione di legge indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi consentito dedurre, fuori da tali limiti, la mancata verifica d'ufficio delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- La sentenza di patteggiamento può essere censurata, quanto alla confisca, quando la misura non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, restando in tal caso esperibile il vizio di motivazione secondo la disciplina generale del ricorso per cassazione.
- La confisca allargata ex art. 240-bis c.p. è una misura obbligatoria autonoma rispetto alla confisca ordinaria: non richiede il nesso di pertinenzialità tra bene e reato, ma presuppone la condanna per un reato-spia, la disponibilità di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito e la mancata giustificazione della provenienza lecita.
- Nei reati in materia di stupefacenti, la confisca del denaro non può essere automaticamente ricondotta alla mera detenzione o trasporto di sostanza, se manca il necessario nesso tra somma sequestrata e reato; resta invece applicabile la confisca per sproporzione quando ricorrano i presupposti speciali previsti dalla disciplina di settore.
- È sufficiente una motivazione che dia conto della sproporzione patrimoniale e della mancata giustificazione della provenienza del denaro, potendo il giudice richiamare per relationem il provvedimento di sequestro preventivo, se la relativa motivazione non sia specificamente contestata.
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