Cassazione Penale, Ordinanza n. 22928/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato già ritenuto responsabile in appello per plurimi capi di imputazione, indicati nel testo come associazione per delinquere, bancarotta e reati fiscali. Dopo il rigetto del ricorso per cassazione, il medesimo imputato ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., deducendo un errore materiale o di fatto della sentenza di legittimità per omessa declaratoria della prescrizione dei reati fiscali ricompresi nei capi C, D, E, F, G, H e I della contestazione originaria. La difesa sosteneva che, essendo il precedente giudizio di cassazione definito con dispositivo di rigetto, il termine prescrizionale avrebbe continuato a decorrere fino alla data del dispositivo, con conseguente estinzione per prescrizione dei reati fiscali, non rilevata per errore percettivo. Veniva inoltre dedotta l'illegittima applicazione della recidiva come conseguenza ulteriore dell'omessa declaratoria di prescrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha ritenuto che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. possa correggere l'omessa declaratoria di prescrizione solo quando l'errore sia ictu oculi percepibile e non richieda valutazioni. Nel caso concreto, però, i motivi relativi ai reati fiscali erano stati qualificati nella precedente decisione come "non deducibili" perché integralmente versati in fatto; pertanto, tali doglianze dovevano essere trattate come inammissibili, con formazione del giudicato parziale sui singoli capi. Di conseguenza, il tempo utile per la prescrizione non poteva superare il limite del dispositivo della sentenza di appello per quei capi, e non era possibile rilevare la prescrizione in sede straordinaria. Quanto al capo I, la Corte ha rilevato che vi era già stata assoluzione parziale in primo grado e residua condanna per la sola bancarotta documentale, non impugnata in cassazione, con conseguente giudicato parziale anche su quel capo. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese e a euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto può essere utilizzato per l'omessa dichiarazione della prescrizione solo se l'errore è immediatamente percepibile e non richiede valutazioni; non è ammissibile quando la questione implichi una rivalutazione del contenuto della precedente decisione.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause esimenti della colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è esperibile per rimuovere errori materiali o di fatto della decisione di cassazione solo se l'errore risulta immediatamente percepibile e non comporta apprezzamenti valutativi sul merito o sulla ricostruzione giuridica della vicenda.
- Quando una decisione di cassazione dichiara l'inammissibilità o la non deducibilità dei motivi relativi a singoli capi di imputazione, si forma un giudicato parziale su quei capi; in tal caso, non può essere successivamente rilevata la prescrizione maturata oltre il limite rappresentato dal dispositivo della decisione di merito già coperta da giudicato parziale.
- Nelle condanne cumulative con più reati, l'autonomia dei singoli capi impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione su alcuni di essi trascini automaticamente anche quelli per i quali i motivi siano inammissibili.
- L'inammissibilità del ricorso straordinario comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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