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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22845/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il soggetto condannato, già destinatario di una sentenza di appello che aveva rideterminato la pena in anni diciassette di reclusione e riqualificato il suo ruolo nel sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309/1990 come partecipe stabile fornitore, ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. tramite il difensore di fiducia. Con il primo motivo ha dedotto un errore percettivo della Corte di cassazione, che avrebbe ritenuto non devoluto in appello il motivo relativo all'aggravante ex art. 74, comma 3, d.P.R. 309/1990; ha inoltre lamentato l'omessa motivazione sulla richiesta di trasmissione di fascicoli e sentenze richiamate a supporto. Con il secondo motivo ha denunciato un errore di fatto sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, assumendo che la Corte di appello avesse erroneamente ritenuto non confutata la recidiva ex art. 99 c.p. e che la Cassazione avesse a sua volta recepito tale errore. Con il terzo motivo ha censurato la mancata motivazione sulla contestazione dell'applicazione dell'art. 99, ultimo comma, c.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse omesso di valutare il superamento della soglia prevista per l'aumento per recidiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha ritenuto preliminarmente assorbente il difetto di procura speciale ex art. 122 c.p.p. in capo al difensore che ha proposto la richiesta ex art. 625-bis c.p.p., affermando che il ricorso straordinario per errore di fatto è atto personale del condannato e, se proposto dal difensore, richiede una specifica procura speciale rilasciata per quel determinato atto. In mancanza di tale rappresentanza, il difensore è privo di legittimazione soggettiva e il ricorso è inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Configura un rimedio straordinario, di stretta interpretazione, esperibile solo per correggere errori di fatto della decisione di legittimità e soggetto a rigorosi requisiti di legittimazione.

  • art. 122 c.p.p.

    La proposizione del ricorso straordinario da parte del difensore richiede una specifica procura speciale per il compimento dell'atto determinato.

  • art. 96 c.p.p.

    Il mandato difensivo ordinario non è sufficiente a legittimare la proposizione del ricorso straordinario dopo la definitività della condanna.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    È richiamato quale titolo di responsabilità del sodalizio mafioso/associativo in materia di stupefacenti, con riferimento alla riqualificazione del ruolo dell'imputato come partecipe stabile fornitore.

  • art. 99 c.p.

    È richiamato nei motivi come disciplina della recidiva e del relativo aumento di pena.

  • art. 165-bis disp. att. c.p.p.

    È evocato nel primo motivo come adempimento asseritamente omesso, ma il ricorso viene definito in rito prima dell'esame del merito.

  • art. 99, ultimo comma, c.p.

    È richiamato quale parametro per contestare il trattamento sanzionatorio e la soglia dell'aumento per recidiva.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è un mezzo eccezionale e di stretta interpretazione, esperibile solo per emendare errori percettivi contenuti in una decisione di legittimità che abbia reso definitiva una condanna.
  • Il ricorso straordinario è atto personale del condannato: se è proposto dal difensore, è necessaria una procura speciale ex art. 122 c.p.p. conferita specificamente per quell'impugnazione, non essendo sufficiente il ordinario mandato difensivo.
  • In difetto di procura speciale per l'impugnazione straordinaria, il difensore è privo di legittimazione soggettiva e il ricorso è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
  • Quando l'inammissibilità deriva da difetto originario di rappresentanza nel ricorso straordinario, restano assorbiti i motivi che denunciano errori di fatto o carenze motivazionali della precedente decisione.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, ove non vi siano ragioni per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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