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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22945/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il caso riguarda un condannato, definito con sentenza di patteggiamento per lesioni stradali, al quale era stata applicata una pena sostitutiva della detenzione domiciliare sostitutiva. Il Magistrato di sorveglianza, investito della fase esecutiva ex art. 62 l. n. 689/1981, ha confermato solo parzialmente le prescrizioni della sentenza di cognizione e ha stabilito che il luogo di esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva fosse la residenza italiana del condannato, anziché anche il domicilio indicato in Francia. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 62 l. n. 689/1981 e dell'art. 678, comma 1-bis, c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione non potesse modificare in peius una pena sostitutiva già fissata in sede di patteggiamento, in assenza di impugnazione del pubblico ministero; 2) violazione degli artt. 56 l. n. 689/1981 e 2, comma 4, c.p., assumendo che il giudice non avesse considerato la possibilità di eseguire la pena sostitutiva in altro Stato dell'Unione europea e la funzione rieducativa e di reinserimento connessa alla collocazione del condannato presso il suo effettivo domicilio familiare; 3) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, poiché la sentenza di patteggiamento avrebbe valorizzato il domicilio in Francia come luogo effettivo di abitazione, mentre l'ordinanza impugnata avrebbe imposto un diverso luogo di esecuzione, con pregiudizio per la famiglia e per il percorso di recupero.

La decisione

La Corte non esamina nel merito le doglianze sulla modifica delle prescrizioni della detenzione domiciliare sostitutiva. Rileva che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza è stato emesso in una materia disciplinata dall'art. 667, comma 4, c.p.p., richiamato dall'art. 678, comma 1-bis, c.p.p., e che contro tale ordinanza deve prima svolgersi la fase di opposizione davanti allo stesso giudice dell'esecuzione. Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto direttamente, senza previo esperimento dell'opposizione, la Corte, in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis, qualifica l'atto come opposizione e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Catania per la celebrazione del relativo procedimento camerale. Non vi è quindi una decisione di merito sui motivi, ma una riqualificazione dell'impugnazione e la rimessione al giudice competente per la fase partecipata.

Norme richiamate

  • art. 62 l. 24 novembre 1981, n. 689

    Il Magistrato di sorveglianza è competente a confermare o modificare le prescrizioni correlate all'esecuzione delle pene sostitutive, applicando il procedimento previsto dal codice di procedura penale.

  • art. 678, comma 1-bis, c.p.p.

    In materia di esecuzione delle pene sostitutive il magistrato di sorveglianza procede secondo il rito dell'art. 667, comma 4, c.p.p.

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    Il giudice dell'esecuzione provvede de plano con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato; avverso l'ordinanza è proponibile opposizione davanti allo stesso giudice, con applicazione dell'art. 666 c.p.p.

  • art. 666 c.p.p.

    L'opposizione determina lo svolgimento di un procedimento camerale partecipato, con convocazione delle parti e dei difensori.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    L'atto di impugnazione può essere qualificato secondo il suo effettivo contenuto, in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis.

  • art. 589-bis c.p.

    Reato oggetto della sentenza di patteggiamento posta a base del procedimento esecutivo.

  • art. 444 c.p.p.

    La pena principale era stata applicata all'esito di un patteggiamento.

  • art. 56 l. n. 689/1981

    Richiamato dalla difesa a sostegno della tesi sulla disciplina della pena sostitutiva e dei limiti del potere di modifica in fase esecutiva.

  • art. 2, comma 4, c.p.

    Richiamato dalla difesa con riguardo al principio di retroattività della legge più favorevole, in relazione alla disciplina delle pene sostitutive.

  • artt. 3, 13, 25 e 27 Cost.

    Richiamati dalla difesa a fondamento delle censure sulla legalità della pena, sulla libertà personale e sulla finalità rieducativa.

  • art. 7 CEDU

    Richiamato dalla difesa a sostegno delle doglianze in tema di legalità e prevedibilità della disciplina sanzionatoria.

Massime di principio

  • In materia di esecuzione delle pene sostitutive, il provvedimento del magistrato di sorveglianza che conferma o modifica le prescrizioni segue il rito de plano previsto dall'art. 667, comma 4, c.p.p., richiamato dall'art. 678, comma 1-bis, c.p.p.
  • Avverso tale ordinanza non può essere proposto direttamente ricorso per cassazione: il rimedio corretto è l'opposizione davanti allo stesso giudice dell'esecuzione, che deve poi decidere in contraddittorio con le forme dell'incidente di esecuzione.
  • Se l'impugnazione è proposta con il mezzo sbagliato, il giudice deve, ove possibile, riqualificarla secondo il suo contenuto sostanziale in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis, anziché dichiararla immediatamente inammissibile.
  • La riqualificazione dell'impugnazione come opposizione è necessaria quando il ricorso diretto alla Cassazione priverebbe le parti della fase di riesame pieno da parte del giudice di merito competente.
  • Nel procedimento relativo alle prescrizioni delle pene sostitutive, la fase partecipata davanti al magistrato di sorveglianza costituisce un passaggio essenziale prima dell'eventuale sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPene sostitutiveMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

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