Cassazione Penale, Ordinanza n. 22860/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (corte di appello)
La controversia
Il soggetto condannato con sentenza della Corte di appello di Roma per concorso in appropriazione indebita di un'autovettura di proprietà di una società di autonoleggio ha proposto istanza di revisione dinanzi alla Corte di appello di Perugia, deducendo l'errore di persona nell'identificazione dell'autore del fatto ai sensi dell'art. 630, lett. c) e d), c.p.p. Contestualmente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione della sentenza ex art. 635 c.p.p., sostenendo la non manifesta infondatezza della revisione e il rischio di danno grave e irreparabile. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile la revisione e ha ritenuto assorbita la domanda di sospensione. In cassazione veniva in sostanza chiesto di censurare il mancato accoglimento della sospensione e, secondo una possibile lettura della difesa, di ottenere direttamente la sospensione o l'annullamento del diniego. La Corte di cassazione ha però rilevato che il proprio sindacato, in materia, è limitato al controllo sull'ordinanza di diniego della Corte di appello e non consente di disporre essa stessa la sospensione; ha inoltre osservato che la sospensione è misura eccezionale e presuppone una verosimile fondatezza della revisione, requisito che nel caso concreto non ricorreva perché l'istanza era stata ritenuta inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione dell'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 635 c.p.p., ribadendo che la Cassazione non può sostituirsi alla Corte di appello nell'adozione del provvedimento sospensivo e che, in ogni caso, la misura presuppone una verosimile accoglibilità della revisione. È stato quindi confermato il diniego implicito/assorbito dalla declaratoria di inammissibilità della revisione. La Corte ha anche ritenuto inconferenti i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla difesa. Non emerge una statuizione di merito sulla responsabilità penale, ma solo il rigetto processuale della richiesta cautelare/esecutiva.
Norme richiamate
La corte di appello può in qualunque momento disporre, con ordinanza, la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza
La sospensione dell'esecuzione in pendenza di revisione è potere attribuito alla Corte di appello; la Corte di cassazione ha solo il potere di controllare il diniego impugnato, non di disporre direttamente la sospensione.
La revisione era stata richiesta allegando un ritenuto errore di persona nell'identificazione dell'autore del reato.
Il ricorso è stato trattato con il procedimento camerale senza partecipazione, secondo il rito previsto per la decisione de plano.
Norme richiamate per descrivere la condanna oggetto di revisione: concorso di persone nel reato di appropriazione indebita.
Massime di principio
- In tema di revisione, la richiesta di sospensione dell'esecuzione ex art. 635 c.p.p. è istituto eccezionale e derogatorio rispetto al principio di obbligatorietà dell'esecuzione, sicché richiede una prognosi favorevole sulla possibile accoglienza della revisione.
- La Corte di cassazione, investita del ricorso contro il diniego della sospensione dell'esecuzione, non può sostituirsi alla Corte di appello e disporre direttamente la sospensione; il suo sindacato resta limitato alla verifica della legittimità del provvedimento impugnato.
- La positiva delibazione dell'ammissibilità della revisione non è di per sé sufficiente a giustificare la sospensione dell'esecuzione: occorre una verosimile fondatezza della domanda e la concreta possibilità di revoca della condanna.
- Se la Corte di appello dichiara inammissibile l'istanza di revisione, la richiesta di sospensione dell'esecuzione può essere correttamente respinta o ritenuta assorbita, poiché viene meno il presupposto sostanziale della misura.
- I precedenti giurisprudenziali richiamati a sostegno della sospensione devono essere pertinenti alla materia della revisione e dell'art. 635 c.p.p.; richiami relativi ad altre fattispecie non sono decisivi.
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