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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33316/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il ricorrente, detenuto in esecuzione di un provvedimento di cumulo con fine pena al 29 agosto 2034 e condannato anche per reati compresi nel catalogo dell'art. 4, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, tra cui il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e i delitti di cui agli artt. 648-bis e 416-bis.1 c.p., ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 26 marzo 2026, che aveva rigettato il reclamo contro i decreti del Magistrato di sorveglianza del 29 aprile e del 17 giugno 2025, con i quali erano state respinte le richieste di permessi premio ai sensi dell'art. 30-ter ord. pen. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'omessa valutazione del comportamento carcerario, della revisione critica avviata e risultante dalla relazione di sintesi, dell'asserita insussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e dell'astrattezza del pericolo di ripristino dei collegamenti; ha inoltre rappresentato la necessità di destinare ai bisogni quotidiani le limitate risorse reddituali percepite. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente applicato la disciplina dell'art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen., come modificata dal d.l. n. 162/2022, convertito dalla l. n. 199/2022, considerando insufficienti, da soli, la regolare condotta carceraria e la partecipazione al percorso rieducativo. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva motivato il mancato riscontro di elementi idonei a escludere l'appartenenza ai sodalizi e il pericolo di ripristino dei collegamenti, valorizzando i pareri negativi della Direzione nazionale antimafia e della competente Direzione distrettuale antimafia, la peculiarità del contributo del condannato nel narcotraffico organizzato e nel favorire sodalizi di matrice camorristica, nonché la perdurante operatività di tali sodalizi alla luce di procedimenti giudiziari recenti. Ha infine ritenuto non dimostrati né l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, né l'assoluta impossibilità di adempiere, anche in relazione alle somme percepite per attività intracarceraria. Il ricorso è stato quindi ritenuto volto a ottenere una non consentita rivalutazione del merito dei presupposti del beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo congrua e non specificamente confutata la motivazione del Tribunale di sorveglianza sia sull'insufficienza degli elementi addotti per superare la presunzione relativa connessa alla mancata collaborazione, sia sull'assenza della prova dell'adempimento delle obbligazioni civili e dell'assoluta impossibilità di adempiere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    Disciplina la concessione dei permessi premio; il beneficio è stato negato in ragione della mancata dimostrazione dei presupposti richiesti dalla disciplina applicabile ai condannati per reati ostativi.

  • art. 4, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Individua il catalogo dei reati di prima fascia, rilevante per l'applicazione della disciplina più rigorosa in materia di accesso ai benefici penitenziari.

  • art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 162/2022, per i detenuti non collaboranti condannati per i reati indicati, richiede ulteriori condizioni di accesso e impone una valutazione rafforzata degli elementi idonei a escludere collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino di tali collegamenti; la regolare condotta carceraria e la partecipazione al percorso rieducativo, da sole, non sono sufficienti.

  • d.l. 31 ottobre 2022, n. 162

    Ha modificato la disciplina dell'art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen., rendendo più gravose le condizioni di accesso ai benefici per i condannati non collaboranti per reati ostativi.

  • legge 30 dicembre 2022, n. 199

    Ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 162/2022.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    È indicato tra i reati ostativi rilevanti nel provvedimento di cumulo.

  • art. 648-bis c.p.

    È indicato tra i reati compresi nel provvedimento di cumulo e rilevanti ai fini della disciplina ostativa.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    È indicato tra le disposizioni relative ai reati compresi nel provvedimento di cumulo.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte esamina il ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, dichiarandolo inammissibile perché diretto a una non consentita rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • Per la concessione del permesso premio ai detenuti non collaboranti condannati per reati inclusi nell'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., la regolare condotta carceraria e la partecipazione al percorso rieducativo non sono, da sole, sufficienti a superare la presunzione relativa prevista dalla disciplina vigente.
  • Nel giudizio sull'accesso al permesso premio per condannati non collaboranti devono essere verificati elementi concreti e individualizzati idonei a escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata sia il pericolo di un loro ripristino; tali elementi possono essere valutati anche alla luce dei pareri delle autorità antimafia e delle risultanze di procedimenti giudiziari relativi alla perdurante operatività dei sodalizi.
  • L'accesso al beneficio richiede anche l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, salvo che il detenuto dimostri l'assoluta impossibilità di adempiere.
  • La mera allegazione di limitate disponibilità economiche non dimostra automaticamente l'assoluta impossibilità di adempiere agli obblighi risarcitori e riparatori, dovendo il giudice valutare anche le somme percepite per attività intracarceraria.
  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto la deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, solleciti una nuova valutazione del merito dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario, quando la motivazione del giudice di sorveglianza sia congrua e non specificamente confutata.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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