Cassazione Penale, Ordinanza n. 33230/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia del 20 settembre 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Treviso. Il testo riferisce che il ricorso conteneva due motivi, entrambi ritenuti non consentiti in sede di legittimità perché consistenti in mere doglianze relative alla ricostruzione del fatto e diretti a ottenere un'inammissibile rivalutazione o una diversa lettura delle fonti di prova. La Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano fornito una motivazione chiara, coerente e completa, resa mediante doppia conforme, applicando correttamente i criteri di valutazione della prova indiziaria. In particolare, il giudice deve verificare la certezza dei singoli indizi, valutarne l'intrinseca capacità dimostrativa e procedere quindi a un esame globale degli elementi certi, per stabilire se la loro ambiguità individuale si risolva nella valutazione unitaria, consentendo di affermare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Il testo non specifica il reato oggetto della condanna né il contenuto puntuale dei due motivi di ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi prospettassero esclusivamente questioni di fatto e un'alternativa valutazione del materiale probatorio, non consentita nel giudizio di legittimità. È stata confermata la tenuta della motivazione dei giudici di merito e la corretta applicazione dei principi in materia di prova indiziaria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
non consentiti dalla legge in sede di legittimità
La Corte richiama il limite del giudizio di cassazione rispetto alle doglianze di mero fatto e alle richieste di rivalutazione o alternativa lettura delle fonti di prova.
il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi
La prova indiziaria deve essere esaminata prima nei singoli elementi, verificandone certezza e valenza dimostrativa, e poi globalmente, per accertare se l'insieme consenta di raggiungere un elevato grado di credibilità razionale oltre ogni ragionevole dubbio.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta, secondo quanto disposto, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che si risolvono in mere doglianze sulla ricostruzione del fatto o nella richiesta di una diversa rivalutazione delle fonti di prova, quando la motivazione della sentenza di merito sia chiara, coerente e completa.
- La valutazione della prova indiziaria richiede una duplice verifica: il giudice deve dapprima accertare la certezza e la concreta valenza dimostrativa dei singoli indizi e deve poi procedere a una valutazione globale degli elementi certi, verificando se le ambiguità individuali si risolvano nel quadro complessivo.
- La responsabilità può essere affermata sulla base di un compendio indiziario quando l'esame unitario degli indizi consenta di raggiungere un elevato grado di credibilità razionale, oltre ogni ragionevole dubbio.
- La mera formulabilità di ipotesi alternative non impedisce l'affermazione di responsabilità quando tali ipotesi siano prive di concreto riscontro nelle risultanze processuali e risultino estranee alla normale razionalità e all'ordine naturale delle cose.
Come è indicizzato
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