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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33233/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su censure generiche, non specificamente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata e dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della responsabilità. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna del 23 ottobre 2025, che aveva confermato la condanna di primo grado per plurimi delitti, tra cui furti. Il ricorso sosteneva genericamente l'insufficienza delle prove a fondare il giudizio di responsabilità, senza confrontarsi con il contenuto della sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano ricostruito un quadro probatorio composto da dichiarazioni, immagini di videocamere e tracciati telefonici, valutandolo criticamente e con motivazione logica e adeguata. Il ricorrente chiedeva inoltre, in sostanza, una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    La decisione richiama implicitamente i limiti del ricorso per cassazione, escludendo che esso possa essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o del compendio probatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    La Corte considera corretta la valutazione critica e logica delle dichiarazioni, delle immagini di videosorveglianza e dei tracciati telefonici effettuata dai giudici di merito.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della decisione di merito è ritenuta logica, adeguata e conforme ai principi che governano la valutazione della prova.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti ad affermare genericamente l'insufficienza delle prove senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere una rivalutazione nel merito del compendio probatorio e una nuova ricostruzione dei fatti.
  • Una motivazione di merito è adeguata quando esamina criticamente e logicamente un quadro probatorio composto, tra l'altro, da dichiarazioni, immagini di videosorveglianza e tracciati telefonici, spiegando le ragioni del convincimento sulla partecipazione dell'imputato al reato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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