Cassazione Penale, Ordinanza n. 33234/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna dell'11 novembre 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per plurimi delitti. Secondo la ricostruzione recepita dai giudici di merito, il 5 novembre 2024 l'imputato si era recato a Forlì insieme a un complice; dopo avere tentato un furto in un'abitazione, aveva consumato un ulteriore furto presso un altro domicilio. Dopo essere stati rintracciati dagli operatori di polizia, i due avevano opposto resistenza attiva, spintonando e colpendo con calci gli agenti. I motivi di ricorso contestavano, nella sostanza, la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio, sollecitando una diversa lettura delle risultanze acquisite. Le censure prospettavano inoltre un travisamento del fatto e, quanto al terzo motivo, risultavano assertive e non adeguatamente confrontate con il contenuto della sentenza impugnata e con i principi di diritto applicabili. La Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito ragionevole, logica, coerente e aderente ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze miravano a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività non consentita nel giudizio di legittimità, nel quale la Corte non può sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Ha inoltre considerato assertivo il terzo motivo, perché non si confrontava con la sentenza impugnata e con i principi giuridici pertinenti. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
modifica apportata dalla legge n. 46 del 2006
Il motivo di ricorso per cassazione relativo alla motivazione non consente di dedurre un mero travisamento del fatto né di ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie; la Corte di cassazione può verificare i vizi motivazionali rilevanti, ma non sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La modifica della disciplina del vizio di motivazione non ha eliminato il limite derivante dal divieto di rivalutazione del fatto e delle prove nel giudizio di legittimità.
null
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di un vizio della motivazione, sollecita soltanto una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella effettuata nei precedenti gradi di giudizio; il travisamento del fatto, in quanto tale, non è deducibile come autonomo motivo nel giudizio di legittimità.
- I motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con i principi giuridici applicabili; censure meramente assertive o prive di tale confronto sono inammissibili.
- La motivazione di merito è immune da vizi rilevanti in cassazione quando presenta un percorso argomentativo logico, coerente e aderente ai principi di diritto, anche se il ricorrente propone una lettura alternativa delle prove.
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