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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33229/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma del 10 dicembre 2025, che aveva derubricato il fatto nella fattispecie di bancarotta semplice e ridotto la pena inflitta dal Tribunale di Roma. Il primo motivo denunciava l'omesso proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché la questione non era stata dedotta davanti ai giudici di merito e non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione, essendo l'art. 131-bis c.p. già vigente alla data della deliberazione della sentenza impugnata. Ha inoltre rilevato che, in assenza di una specifica richiesta, il giudice di merito non aveva l'obbligo di pronunciarsi d'ufficio sulla causa di esclusione della punibilità. Quanto alla pena, il ricorrente ha contestato implicitamente la relativa determinazione e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e conforme ai parametri dell'art. 133 c.p. e ai principi giurisprudenziali applicabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la possibilità di dedurre per la prima volta in cassazione l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., quando tale disposizione era già vigente al momento della sentenza impugnata, e ha ritenuto adeguatamente motivata la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    particolare tenuità del fatto

    La relativa questione non può essere proposta per la prima volta in cassazione se la disposizione era già vigente alla data della deliberazione della sentenza impugnata; in assenza di una specifica richiesta, il giudice di merito non è tenuto a pronunciarsi d'ufficio sulla causa di esclusione della punibilità.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    È richiamato quale fondamento processuale dell'inammissibilità della deduzione per la prima volta in cassazione della questione relativa all'art. 131-bis c.p.

  • art. 133 c.p.

    I parametri di commisurazione della pena sono stati ritenuti correttamente applicati e adeguatamente motivati dal giudice di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato ritenuto sorretto da motivazione adeguata e conforme ai principi giurisprudenziali.

Massime di principio

  • La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione quando l'art. 131-bis c.p. era già vigente al momento della deliberazione della sentenza impugnata.
  • In assenza di una specifica richiesta della parte, il giudice di merito non è obbligato a pronunciarsi d'ufficio sull'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.
  • La valutazione della pena e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è adeguatamente motivata quando il giudice di merito applica i parametri dell'art. 133 c.p. e richiama corretti principi giurisprudenziali; tale valutazione non è censurabile in cassazione mediante una mera rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta sempliceImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiReati fallimentariProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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