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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06930/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento per sosta di un veicolo in una piazzetta del Comune di Tortona, in un’area in cui la presenza di stalli delimitati da segnaletica orizzontale imponeva la sistemazione del mezzo negli spazi tracciati. L’opponente aveva contestato la legittimità della sanzione sostenendo, nel primo motivo di ricorso, che la condotta non integrasse la violazione dell’art. 157, comma 5, cod. strada, ma semmai quella dell’art. 156, comma 2, lett. b), cod. strada, perché il mezzo avrebbe soltanto impedito la manovra di entrata e uscita e non sarebbe stato parcheggiato in modo irregolare nel punto esatto della sosta, ove non erano presenti stalli. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo che il Comune non avesse contestato il fatto che la possibilità di sostare solo negli stalli fosse sempre stata segnalata anche con cartelli ulteriori rispetto a quelli presenti sul luogo, e che tale circostanza non fosse stata considerata dal Tribunale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la qualificazione della violazione ai sensi dell’art. 157, comma 5, cod. strada, osservando che la norma si applica nelle aree di sosta predisposte, ove i veicoli devono essere collocati secondo la segnaletica; nel caso concreto la sentenza impugnata aveva accertato che il veicolo era parcheggiato irregolarmente all’interno dell’area di sosta, a pochi metri dagli stalli delimitati, con conseguente violazione della disciplina sulla corretta collocazione negli spazi tracciati. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, rilevando che la decisione di appello aveva risolto le questioni di fatto in modo conforme al primo grado e che non era denunciabile il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per la preclusione derivante dall’art. 348-ter c.p.c.; inoltre ha ribadito che il vizio di omesso esame riguarda solo un fatto storico specifico, non le argomentazioni difensive né l’eventuale non contestazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 157, comma 5, cod. strada

    La norma si applica alle aree di sosta predisposte, imponendo che i veicoli siano collocati nel modo prescritto dalla segnaletica; la sanzione colpisce la sosta irregolare all’interno dell’area regolamentata.

  • art. 156, comma 2, lett. b), cod. strada

    Richiamato dalla parte ricorrente come ipotesi alternativa, ma ritenuto non pertinente rispetto alla fattispecie accertata.

  • art. 351, comma 2, regolamento di esecuzione del codice della strada

    Nelle zone di sosta con spazi delimitati da segnaletica orizzontale, i conducenti devono sistemare il veicolo nello spazio destinato senza invadere quelli contigui.

  • art. 158, comma 8, cod. strada

    Per la violazione della disciplina sulla corretta sistemazione nei posti delimitati è prevista una sanzione pecuniaria compresa tra i minimi e i massimi indicati.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può essere utilizzata per contestare la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito quando si traduca in una critica alla ricostruzione probatoria o alla non contestazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non di questioni, argomentazioni difensive o mere deduzioni.

  • art. 348-ter, commi 5 e 6, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è preclusa la deduzione del vizio motivazionale nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle aree di sosta appositamente predisposte, la violazione della disciplina sulla sosta ricorre quando il veicolo sia collocato in modo difforme dalla segnaletica orizzontale che delimita gli stalli, anche se l’area non presenti stalli nel punto esatto in cui l’auto è stata lasciata.
  • La qualificazione della violazione del codice della strada dipende dall’accertamento del contesto regolamentato della sosta e non dalla sola circostanza che il veicolo abbia creato un impedimento alla manovra.
  • In sede di legittimità, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. concerne esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di riproporre censure su argomentazioni difensive, questioni o non contestazioni.
  • In presenza di sentenza d’appello conforme a quella di primo grado, è preclusa la deduzione del vizio motivazionale nei limiti previsti dall’art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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