Sentenza n. 860/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento dell’inerzia dell’amministrazione sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal D.Lgs n. 142 del 2015 da ultimo in data 08.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia sulla richiesta di ammissione al circuito nazionale di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dichiarato di avere manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale il 5 agosto 2025 e di avere presentato alla Prefettura e alla Questura di Benevento, il 13 agosto 2025 e successivamente il 9 settembre, 13 settembre e 8 ottobre 2025, istanze di inserimento nel circuito di accoglienza ai sensi del d.lgs. n. 142/2015, rappresentando condizioni di assoluta indigenza e precarietà. L'amministrazione non ha adottato alcun provvedimento. È stata dedotta la violazione dell'art. 2 l. n. 241/1990 e della disciplina nazionale ed europea sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, in particolare per la mancata garanzia delle misure di accoglienza dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione e per tutta la durata del procedimento. Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. L'amministrazione non ha inoltre dato esecuzione all'ordinanza cautelare che le imponeva di avviare il procedimento di verifica dei requisiti, predisporre la misura di accoglienza e depositare una relazione sui fatti.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato l'illegittimità dell'inerzia, rilevando che l'amministrazione non aveva giustificato la mancata definizione del procedimento, non aveva verificato la sussistenza dei requisiti del richiedente e aveva disatteso gli ordini impartiti in sede cautelare. L'art. 2 l. n. 241/1990 impone la conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso, quale ne sia il contenuto. La disciplina europea e il d.lgs. n. 142/2015 impongono che, salvo il caso in cui il richiedente disponga di mezzi sufficienti, sia garantita almeno una forma minima di assistenza dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale; una volta verificati i requisiti, l'amministrazione deve disporre l'accoglienza in una delle strutture previste dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015. È stato ordinato alla Prefettura di Benevento di concludere entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza il procedimento avviato con l'istanza del 13 agosto 2025, adottando un provvedimento espresso previa verifica dello status di richiedente asilo e dell'assenza di mezzi di sostentamento e, in caso di esito positivo, disponendo l'inserimento nel circuito di accoglienza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione Centrale per le Politiche Migratorie del Ministero dell'Interno, da insediarsi su istanza del ricorrente e da provvedere nei successivi trenta giorni. Le spese sono state compensate. È stata respinta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per incompletezza della documentazione.
Norme richiamate
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento avviato su istanza di parte mediante l'adozione di un provvedimento espresso, quale ne sia il contenuto.
Costituiscono il fondamento processuale dell'azione contro il silenzio dell'amministrazione.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 142/2015
«le misure di accoglienza si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale»
Ribadisce la decorrenza delle misure di accoglienza dal momento in cui lo straniero manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale.
Disciplina i centri governativi di prima accoglienza, nei quali può essere disposto l'invio del richiedente dal Prefetto.
art. 11, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 142/2015
Consente, in caso di esaurimento o temporanea indisponibilità dei posti, l'accoglienza in centri di accoglienza straordinaria o in strutture di accoglienza provvisoria, assicurando le prestazioni essenziali.
art. 14, comma 4, d.lgs. n. 142/2015
È richiamato quale fondamento della garanzia dell'accoglienza per tutta la durata del procedimento di protezione internazionale.
Impone di tenere conto delle specifiche situazioni e condizioni di vulnerabilità nell'organizzazione dell'accoglienza.
art. 17, paragrafi 1, 2, 3 e 5, direttiva 2013/33/UE
Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale.
Richiede l'accesso alle condizioni materiali di accoglienza dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione, assicurando una qualità di vita adeguata, salvo la possibilità di subordinare le misure alla verifica dell'assenza di mezzi sufficienti.
art. 18, paragrafi 1 e 9, direttiva 2013/33/UE
Consente diverse modalità di alloggio e, in casi debitamente giustificati e temporanei, modalità eccezionali che devono comunque soddisfare le esigenze essenziali.
Disciplina il decreto cautelare monocratico richiamato nel procedimento.
art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato in relazione alla documentazione consolare necessaria per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- A fronte di un'istanza di inserimento nel sistema di accoglienza presentata da un richiedente protezione internazionale, l'amministrazione deve verificare i requisiti previsti dalla legge e concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un termine ragionevole, non potendo mantenere un'inerzia indefinita.
- La normativa europea e il d.lgs. n. 142/2015 impongono che al richiedente protezione internazionale sia garantita almeno una forma minima di assistenza dal momento in cui manifesta la volontà di chiedere protezione, salvo che disponga di mezzi sufficienti a garantire le proprie esigenze di vita.
- Una volta verificata la sussistenza dei requisiti, l'amministrazione deve disporre l'accoglienza in una delle strutture previste dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015, potendo ricorrere alle diverse modalità organizzative previste dalla legge in relazione alla disponibilità dei posti e alle circostanze del momento.
- L'inerzia dell'amministrazione e la mancata esecuzione degli ordini cautelari del giudice, senza adeguata giustificazione, violano non solo l'obbligo di conclusione del procedimento ma anche il canone di correttezza dell'azione amministrativa.
- In caso di ulteriore inerzia successiva all'ordine giudiziale di provvedere, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta, incaricandolo di sostituirsi all'amministrazione entro il termine stabilito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 299/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 300/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 301/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 303/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 304/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 305/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →