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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32294/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cittadino)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. con cui una persona senza fissa dimora chiedeva di essere iscritta nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Luogo_1 presso il domicilio da lui indicato, corrispondente all'ex abitazione familiare in Luogo_3. Il Comune aveva invece iscritto l'interessato in una via fittizia destinata ai senza fissa dimora. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello, in riforma, aveva disposto l'immediata iscrizione nel domicilio indicato, ritenendo sufficiente che la ex moglie avesse dichiarato la disponibilità a ricevere provvisoriamente il recapito. Il Comune ha quindi proposto ricorso straordinario per cassazione deducendo violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 1228/1954 e dell'art. 43 c.c., sostenendo che per la persona senza fissa dimora l'iscrizione richiede un vero domicilio, non un mero recapito provvisorio, e che in mancanza doveva operare il criterio suppletivo del Comune di nascita. La resistente ha eccepito la tardività del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha respinto l'istanza di rimessione in termini, ritenendo che l'impedimento dedotto non integrasse una causa non imputabile assoluta ma una mera patologia del rapporto interno tra ente e difensore, oltre che una situazione organizzativa superabile con misure diligenti. Pur rilevando la tardività, ha esaminato la questione di particolare importanza e ha affermato d'ufficio un principio di diritto ex art. 363 c.p.c. Ha quindi ritenuto corretta la decisione di merito che aveva riconosciuto l'iscrizione anagrafica nel luogo indicato dal richiedente, precisando che per la persona senza fissa dimora il domicilio può coincidere anche con un recapito effettivo, purché emerga una relazione non precaria con quel luogo; non è invece necessario un domicilio inteso come stabile dimora, né la temporaneità della disponibilità del recapito giustifica l'iscrizione in una via fittizia. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    richiamato come base del ricorso d'urgenza introduttivo della lite

  • art. 111, settimo comma, Cost.

    fondamento del ricorso straordinario per cassazione contro il decreto della Corte d'appello

  • art. 739 c.p.c.

    decreto della Corte d'appello reso a definizione del reclamo e impugnabile nei limiti indicati

  • art. 153, secondo comma, c.p.c.

    richiede, per la rimessione in termini, una causa non imputabile assoluta e non una mera difficoltà organizzativa o interna

  • art. 325, secondo comma, c.p.c.

    termine di sessanta giorni per l'impugnazione decorrente dalla notifica ritualmente perfezionata

  • art. 3-bis L. 21 gennaio 1994, n. 53

    disciplina della notificazione telematica via PEC e del suo perfezionamento

  • art. 1 L. 24 dicembre 1954, n. 1228

    prevede l'iscrizione in anagrafe delle persone residenti e di quelle senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio

  • art. 2 L. 24 dicembre 1954, n. 1228

    per la persona senza fissa dimora il criterio di collegamento è il comune in cui ha stabilito il domicilio; in mancanza, il comune di nascita

  • art. 43, primo comma, c.c.

    la Corte ne valorizza la nozione ampia di domicilio come sede principale degli affari e interessi, comprensiva anche del recapito effettivo per le persone senza fissa dimora

  • art. 14 Cost.

    richiamato in collegamento con la tutela del domicilio quale spazio inviolabile

  • art. 8 CEDU

    richiamato quale parametro di tutela della vita privata e familiare e del domicilio

  • art. 363 c.p.c.

    consente la pronuncia del principio di diritto nell'interesse della legge, nonostante l'inammissibilità del ricorso

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    dispone l'oscuramento delle generalità nella diffusione del provvedimento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comporta l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Per la persona senza fissa dimora, ai fini dell'iscrizione anagrafica, la nozione di domicilio va interpretata in modo coerente con la funzione di accesso ai diritti e ai servizi pubblici, senza imporre un requisito di stabile dimora incompatibile con la condizione concreta dell'interessato.
  • Il "domicilio" rilevante per l'anagrafe può essere individuato anche in un recapito effettivo per corrispondenza, comunicazioni e informazioni, quando dagli accertamenti emerga una relazione non precaria tra la persona e il luogo indicato.
  • L'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora è attività vincolata e, in presenza dei presupposti di legge, non può essere negata per ragioni meramente formali o per la sola temporaneità della domiciliazione dichiarata.
  • Il criterio suppletivo dell'iscrizione nel comune di nascita opera solo in mancanza di un domicilio effettivamente individuabile; non può essere utilizzato per sostituire arbitrariamente un recapito reale con un indirizzo fittizio.
  • Ai fini della rimessione in termini, l'impedimento del difensore deve integrare una causa non imputabile assoluta, imprevedibile e tale da determinare un totale impedimento allo svolgimento dell'attività processuale; non bastano difficoltà organizzative interne del soggetto assistito.
  • La malattia del difensore non giustifica la rimessione in termini quando, per il tempo disponibile e per la conoscenza dell'impedimento, l'ente o la parte avrebbero potuto adottare misure organizzative idonee a evitare la decadenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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