Cassazione Civile, Ordinanza n. 00863/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente per maggior IRPEF 2006, conseguente a maggior reddito di partecipazione ritenuto conseguito quale socio al 90% di una società di capitali a ristretta base partecipativa operante nel commercio delle pelli. Alla società era stato contestato l'utilizzo di operazioni commerciali soggettivamente e oggettivamente inesistenti con partners esteri, con conseguente indeducibilità di costi; l'accertamento societario era poi stato considerato valido dalla CTR e, per riflesso, era stato confermato l'accertamento sul socio. In cassazione il contribuente aveva proposto ricorso con quattro motivi, ma prima dell'esame nel merito aveva chiesto la sospensione del giudizio aderendo alla definizione agevolata delle controversie pendenti prevista dalla legge n. 197 del 2022 (c.d. rottamazione quater), depositando la domanda e la prova del pagamento della prima rata. Il P.M. aveva però chiesto la revoca della sospensione, sostenendo la tardività del pagamento della prima rata e quindi la decadenza dal beneficio, poiché il versamento era avvenuto il 6 novembre 2023, oltre il termine del 31 ottobre 2023. La Corte ha verificato che nella comunicazione dell'ADER era stato indicato un termine di tolleranza di cinque giorni e che il termine scadeva il 5 novembre 2023, giorno di domenica, con conseguente differimento al 6 novembre 2023; ha quindi ritenuto tempestivo il pagamento e applicabile l'estinzione del giudizio per definizione agevolata.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha ritenuto perfezionata la definizione agevolata della controversia mediante tempestivo deposito della domanda e della prova del pagamento della prima rata. Ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, come modificata, con spese del processo estinto poste a carico di chi le ha anticipate. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché la pronuncia di estinzione non rientra tra rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197 del 2022
copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata
il deposito della domanda e della prova del pagamento della prima rata entro il termine previsto comporta l'estinzione del processo pendente
art. 1, commi 200 e 201, L. n. 197 del 2022
nel processo estinto per definizione agevolata le spese restano a carico della parte che le ha anticipate
art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34
ha modificato la disciplina della definizione agevolata richiamata dalla Corte
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, poiché la fattispecie è estranea alle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione sul raddoppio del contributo unificato
richiamato solo per dare conto di una precedente istanza di definizione agevolata respinta
art. 12 bis D.L. n. 84 del 2025, conv. in L. n. 108 del 2025
norma interpretativa e retroattiva che chiarisce che il pagamento della prima rata della rottamazione quater comporta l'estinzione del giudizio
Massime di principio
- Nelle controversie definibili con la procedura di definizione agevolata, il giudizio si estingue quando la parte deposita tempestivamente presso il giudice la domanda di definizione e la prova del pagamento degli importi dovuti o della prima rata.
- Ai fini della tempestività del versamento della prima rata rileva anche l'eventuale termine di tolleranza indicato dall'agente della riscossione nella comunicazione delle somme dovute; se il termine finale cade in giorno festivo, la scadenza è differita al primo giorno non festivo utile.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata non equivale a rigetto o inammissibilità del ricorso e non legittima il raddoppio del contributo unificato previsto per il soccombente.
- In presenza di norma che disciplina in modo espresso gli effetti processuali della definizione agevolata, il giudice deve limitarsi a verificare i presupposti formali e temporali dell'adesione, senza esaminare il merito dei motivi di impugnazione.
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