Cassazione Civile, Ordinanza n. 26004/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione nei confronti di un imprenditore individuale maggiori imposte dirette, IVA, sanzioni e accessori, assumendo l'indebita contabilizzazione di costi riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti. Il recupero traeva origine da una verifica fiscale culminata in un PVC redatto nel 2012 nei confronti della ditta individuale esercente attività di smaltimento e depurazione di acque di scarico. I giudici di merito avevano rigettato le difese del contribuente, sia su profili preliminari (tra cui la dedotta decadenza e la violazione del diritto di difesa) sia nel merito. In Cassazione il contribuente ha proposto un unico motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denunciando violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992 per motivazione apparente della sentenza d'appello, sostenendo che la CTR aveva omesso di dare conto del processo di primo grado, della materia del contendere e dei motivi di gravame, limitandosi a formule tautologiche e apodittiche.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile e fondato. Ha affermato che la sentenza d'appello era affetta da motivazione solo apparente, perché priva di una reale individuazione della fattispecie concreta, priva di indicazione dello svolgimento del giudizio di primo grado, della materia del contendere e dei motivi di appello, e composta da affermazioni generiche e tautologiche non idonee a rendere percepibile il fondamento della decisione. Per tale ragione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese, in relazione al profilo accolto e a quelli rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è stato proposto per denuncia di nullità della sentenza per vizio processuale, in ragione della motivazione apparente.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; la sua assenza o mera apparenza integra nullità.
Nel processo tributario la decisione deve essere motivata in modo da consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
È richiamato come norma violata in sede di ripresa fiscale per l'indebita contabilizzazione di costi ritenuti riferibili a operazioni inesistenti.
artt. 39, comma 1, e 41-bis, d.P.R. n. 600/1973
Sono richiamati quali basi dell'accertamento analitico-induttivo posto a fondamento delle riprese fiscali.
art. 12 preleggi
È richiamato nel passaggio in cui si afferma che il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, pur esistendo graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione e non rende intellegibile il ragionamento decisorio.
- Nel sindacato di legittimità la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia in mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
- Una decisione di merito che si limiti a formule generiche, tautologiche o apodittiche, senza riferimenti alla concreta fattispecie, al contenuto del giudizio e ai motivi di appello, non supera il minimo costituzionale della motivazione.
- Nel processo tributario la sentenza d'appello deve dare conto, in modo individualizzato, del percorso argomentativo seguito e del confronto con le censure mosse alla decisione di primo grado.
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