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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00410/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratrice)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che una infermiera professionale, dipendente di altra azienda sanitaria, aveva presentato varie istanze di trasferimento, mobilità esterna o comando verso l'azienda sanitaria regionale molisana e, nelle more, aveva lavorato per quest'ultima per lungo tempo tramite una serie di contratti a termine quasi ininterrotti dal 2006 al 2016. In primo grado la lavoratrice aveva agito per far accertare l'illiceità della mancata risposta alle istanze e il proprio diritto al trasferimento/mobilità/comando, oltre al risarcimento dei danni; il Tribunale aveva riconosciuto solo il risarcimento del c.d. danno comunitario da abusiva reiterazione dei contratti a termine, liquidandolo in nove mensilità dell'ultima retribuzione. In appello, l'azienda sanitaria aveva sostenuto che tale domanda risarcitoria non fosse stata mai proposta nel ricorso introduttivo e la Corte d'Appello ha accolto questo rilievo, ritenendo non proposta la domanda e respingendo l'appello incidentale della lavoratrice sulle ulteriori domande. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di extrapetizione, sostenendo che il giudice d'appello aveva erroneamente letto solo le conclusioni formali invece di interpretare l'atto introduttivo nel suo complesso, dove erano richiamati la reiterazione dei contratti a termine, la loro illegittimità e il diritto al risarcimento del danno comunitario; con il secondo motivo ha censurato la motivazione sulla mancata accettazione del contraddittorio e la ritenuta inesistenza della domanda; con il terzo ha invocato l'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 sulla tutela risarcitoria per abusiva reiterazione dei contratti a termine e il regime probatorio del danno comunitario; con il quarto ha denunciato la violazione della l. n. 104/1992, insistendo sul diritto al trasferimento o comando per assistenza a familiare disabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la decisione della Corte d'Appello che aveva escluso la proposizione della domanda risarcitoria: l'atto introduttivo andava interpretato nel suo complesso e non solo sulla base della precisazione delle conclusioni, sicché il riferimento alla reiterazione illegittima dei contratti a termine e al danno comunitario era sufficiente a ritenere proposta la domanda di risarcimento. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti, perché riguardavano profili consequenziali alla medesima erronea qualificazione della domanda. Il quarto motivo è stato rigettato: la l. n. 104/1992 attribuisce al lavoratore un diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio del familiare disabile nell'ambito del proprio datore di lavoro, ma non un diritto soggettivo al trasferimento o comando presso un'altra azienda sanitaria o in un'altra regione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi nei limiti della domanda come ricostruita mediante interpretazione complessiva dell'atto di parte; non può fondare la decisione su una lettura riduttiva limitata alle sole conclusioni formalmente precisate.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato in via accessoria nel motivo relativo alla corretta qualificazione della domanda.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Norme invocate per denunciare violazione di legge, errori processuali e vizio motivazionale; la Corte ha accolto il motivo di extrapetizione e ritenuto assorbiti gli altri profili di censura connessi.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010

    È il parametro di liquidazione forfettaria del danno comunitario da abusiva reiterazione dei contratti a termine, che può essere riconosciuto anche senza prova specifica del pregiudizio nei limiti del minimo/massimo legale.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto al risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del ricorso.

  • art. 33, comma 5, L. n. 104 del 1992

    Attribuisce al lavoratore che assiste un familiare disabile il diritto di scegliere, se possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio dell'assistito e vieta il trasferimento senza consenso, ma non riconosce un diritto soggettivo a essere trasferito presso un diverso datore di lavoro o in altra regione.

Massime di principio

  • Ai fini dell'individuazione dell'oggetto della domanda giudiziale, il giudice deve interpretare l'atto introduttivo nel suo complesso e secondo il suo contenuto sostanziale, senza fermarsi alle sole conclusioni formali o alla loro eventuale incompletezza.
  • La verifica se una domanda sia stata proposta è logicamente preliminare rispetto a ogni giudizio sulla sua fondatezza o sulla prova dei fatti costitutivi: non è corretto negare l'esistenza della domanda perché mancano, secondo il giudice, allegazioni o prove sufficienti per accoglierla.
  • Nel pubblico impiego, la reiterazione abusiva di contratti a termine può fondare un diritto al risarcimento del danno comunitario secondo criteri forfettari, entro i limiti previsti dalla legge, anche senza prova in concreto del pregiudizio per la liquidazione minima.
  • Il diritto del lavoratore che assiste un familiare disabile ex art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 opera entro il perimetro organizzativo del datore di lavoro e non si traduce in un diritto al trasferimento o comando verso un diverso ente pubblico, che richiede comunque l'accordo tra le amministrazioni coinvolte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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