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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00335/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di addebito emesso per contributi dovuti alla gestione separata relativamente agli anni 2009 e 2010, contestato dal professionista e ritenuto prescritto nei gradi di merito. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: la sospensione della prescrizione per mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi, con richiamo agli artt. 2935 c.c., 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 e 2941, n. 8, c.c. Nel corso del giudizio è stata anche evocata la questione delle sanzioni civili, con riferimento all’art. 116, comma 8, l. n. 388 del 2000, e lo ius superveniens derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 55/2024.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo in parte. Ha escluso un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo, affermando che tale accertamento spetta al giudice di merito. Tuttavia ha verificato che la prescrizione non era maturata per i contributi dell’anno 2009, perché interrotta dalla richiesta INPS del 1° luglio 2015, mentre era maturata per i contributi dell’anno 2010, poiché la successiva lettera del 11 luglio 2016 era oltre il quinquennio. Inoltre, quanto alle sanzioni civili, ha ritenuto necessario applicare lo ius superveniens conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 55/2024, con conseguente cassazione del capo relativo alle sanzioni per tutti i periodi contributivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai contributi del 2009 e al capo sanzionatorio, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    la decorrenza e la sospensione della prescrizione vanno valutate in relazione alla possibilità giuridica di far valere il diritto, senza automatismi fondati solo sulla mancata compilazione del quadro dichiarativo

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    la sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito non può essere presunta automaticamente dalla sola omissione dichiarativa

  • art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995

    individua il regime della gestione separata per i professionisti obbligati all’iscrizione contributiva

  • art. 116, comma 8, l. n. 388 del 2000

    richiamato in relazione alla disciplina delle sanzioni civili per omissione contributiva

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 conv. in l. n. 111 del 2011

    norma dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 55/2024 nella parte relativa all’obbligo di sanzioni civili per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore

Massime di principio

  • In materia di contributi dovuti alla gestione separata, la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non integra, di per sé sola, occultamento doloso del debito contributivo né determina automaticamente la sospensione della prescrizione.
  • L’accertamento dell’eventuale occultamento doloso, rilevante ai fini della sospensione prescrizionale, è rimesso al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione/mancato esame nei ristretti confini del ricorso per cassazione.
  • Ai fini della prescrizione dei contributi previdenziali, occorre verificare concretamente la data di decorrenza del termine quinquennale e gli atti interruttivi eventualmente compiuti dall’ente creditore per ciascun periodo contributivo.
  • Lo ius superveniens e le pronunce di illegittimità costituzionale devono essere applicati anche in sede di legittimità quando incidono sul regime delle sanzioni civili ancora sub iudice.
  • La cassazione può essere limitata ai soli capi della decisione viziati, con rinvio al giudice di merito per il riesame dei punti residui e per la regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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