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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00388/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il riconoscimento della maggiorazione dell'assegno sociale prevista dall'art. 38 della legge n. 448 del 2001. Nei gradi di merito era stato accertato che la lavoratrice aveva reddito individuale pari a zero e che il reddito del coniuge era pari a euro 10.340,00; per il 2014 la soglia reddituale individuale era euro 6.713,00 e quella familiare euro 14.110,00. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 38 per avere la Corte territoriale riconosciuto la maggiorazione senza considerare che l'incremento deve essere corrisposto solo in misura tale da non superare i limiti reddituali previsti anche per l'intero nucleo familiare, e non solo per il singolo beneficiario. La lavoratrice ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale. Ha ritenuto che la maggiorazione spetti soltanto entro il limite massimo consentito dal cumulo tra redditi del beneficiario e del coniuge, in coerenza con il testo dell'art. 38 della legge n. 448 del 2001 e con il precedente di legittimità richiamato. Poiché la sentenza d'appello non si era attenuta a tale criterio, è stata cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, per nuovi accertamenti in fatto e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 legge n. 448 del 2001

    maggiorazione ex articolo 38

    Il riconoscimento della maggiorazione dell'assegno sociale presuppone sia il rispetto del limite reddituale individuale, sia che il cumulo dei redditi del beneficiario e del coniuge non superi la soglia complessiva prevista; in difetto anche di uno solo dei requisiti, l'incremento non spetta. Se il reddito familiare supera la soglia, la maggiorazione spetta solo nella misura utile a raggiungere il massimo consentito.

Massime di principio

  • La maggiorazione dell'assegno sociale non va riconosciuta integralmente in modo automatico al solo superamento del requisito individuale, ma va parametrata ai limiti reddituali complessivi previsti dalla legge per il beneficiario e per il nucleo familiare.
  • Quando la norma collega il beneficio a una duplice soglia reddituale, entrambe le condizioni devono concorrere cumulativamente; la mancanza di anche uno solo dei requisiti impedisce il riconoscimento dell'incremento.
  • In presenza di reddito individuale nullo ma di reddito coniugale che, sommato, consenta di superare la soglia familiare, la prestazione può essere dovuta solo entro il limite strettamente necessario a raggiungere il tetto massimo previsto dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
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