Cassazione Civile, Ordinanza n. 00387/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore marittimo volta al riconoscimento, ai fini pensionistici, dei periodi di contribuzione relativi al servizio prestato tra agosto 1964 e marzo 1971 e al conseguente ricalcolo della pensione. La Corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado, escludendo la decadenza e ritenendo provato, sulla base dell'estratto di matricola/libretto di navigazione, lo svolgimento del servizio e il versamento dei contributi, che l'ente previdenziale non aveva specificamente contestato. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335/1995, sostenendo la prescrizione della pretesa contributiva implicitamente disattesa; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione; 3) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e della normativa marittima (artt. 351 e 357 reg. att. cod. nav. e artt. 169, 170, 171 e 172 cod. nav.), perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto provato il versamento contributivo sulla base del libro matricola, anziché attraverso il sistema delle marche, pur trattandosi di imbarco su navi minori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi inammissibili perché non si confrontavano con la reale ratio della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato un dato non contestato dall'INPS: il versamento dei contributi. Proprio perché il pagamento risultava pacifico, non veniva in rilievo una prescrizione estintiva del diritto al computo dei contributi già versati, né poteva essere censurata la modalità di versamento con riferimento al sistema delle marche. La Corte ha inoltre richiamato un precedente secondo cui, per i lavoratori marittimi assicurati presso la Cassa marittima, si applica il diverso sistema fondato sui ruoli d'imbarco e sugli ordini di pagamento, non quello delle marche assicurative. L'INPS è stato condannato alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario del resistente, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995
Invocato dall'INPS per sostenere la prescrizione; la Corte rileva che la censura è inconferente perché i contributi risultavano già versati e quindi non era in discussione una pretesa contributiva da estinguere per prescrizione.
La doglianza di omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione è stata ritenuta inammissibile perché non attaccava la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Richiamato nella censura sull'onere della prova del versamento dei contributi; la Corte osserva che la prova era stata correttamente valorizzata dal giudice di merito e che, comunque, l'INPS non contestava l'accredito contributivo.
Richiamati per contestare la valutazione probatoria del giudice di merito; la Corte esclude il vizio perché la sentenza si fondava su elementi non contestati e coerenti con il sistema probatorio marittimo.
Richiamato insieme alle altre norme della navigazione per sostenere l'erroneità del mezzo di prova; la Corte ribadisce che il sistema previdenziale marittimo si fonda sui ruoli d'imbarco e sugli ordini di pagamento.
Richiamato nella doglianza dell'INPS; la Corte lo menziona nel contesto del sistema di accertamento e versamento dei contributi marittimi.
artt. 169, 170, 171 e 172 cod. nav.
Richiamati dall'INPS per sostenere la necessità del pagamento mediante marche; la Corte esclude tale impostazione per i lavoratori marittimi assicurati presso la Cassa marittima.
art. 18 d.P.R. n. 2109/1962
Individuato come norma che disciplina, per i lavoratori marittimi soggetti alla Cassa marittima, il versamento dei contributi sulla base dei ruoli d'imbarco e degli ordini di pagamento, non tramite marche.
art. 354 reg. navigazione marittima
Richiamato per affermare che gli armatori versano acconti e successivi conguagli sulla base dei ruoli d'imbarco, che consentono la verifica del regolare assolvimento contributivo.
Richiamato perché ha sostituito la disciplina precedente mantenendone invariata la funzione dei ruoli d'imbarco ai fini del versamento dei contributi, con la sola sostituzione dell'INPS alla Cassa marittima.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e colpisca una questione non decisiva o non effettivamente posta a fondamento della decisione.
- Se il versamento dei contributi è pacifico, non è configurabile una prescrizione della pretesa volta al loro computo o riconoscimento, poiché non si discute di un credito ancora da esigere ma di somme già pagate.
- Per i lavoratori marittimi assicurati presso la Cassa marittima, il sistema di assolvimento dei contributi non coincide con il meccanismo delle marche assicurative, ma segue la disciplina speciale fondata sui ruoli d'imbarco e sugli ordini di pagamento.
- La prova del servizio di navigazione e del correlato assetto contributivo può essere tratta dalla documentazione di matricola o dal libretto di navigazione, soprattutto quando l'ente previdenziale non contesti specificamente né la prestazione lavorativa né il versamento dei contributi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00328/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00330/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00335/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00374/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00388/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00408/2025 del 08/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →