Cassazione Civile, Ordinanza n. 00328/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il professionista, dipendente di ente pubblico a tempo determinato e iscritto all'albo degli ingegneri, impugna la decisione della Corte d'appello che aveva riformato la sentenza di primo grado e respinto la domanda di accertamento dell'illegittimità della sua iscrizione d'ufficio alla gestione separata INPS per l'anno 2006, nonché dell'indebita richiesta di pagamento contributivo notificata nel 2012 per euro 14.991,87. Deduce la violazione dell'art. 2, comma 26, L. 335/1995 e dell'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, sostenendo che l'iscrizione alla gestione separata sarebbe residuale e non applicabile a chi esercita una professione ordinistica ed è già iscritto a una cassa professionale, anche se versa solo il contributo integrativo; aggiunge che, essendo lavoratore dipendente pubblico, non sarebbe privo di tutela previdenziale obbligatoria. L'INPS non si costituisce con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Ha confermato l'orientamento secondo cui gli ingegneri e architetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, ma esclusi dall'iscrizione alla cassa di categoria per la contemporanea appartenenza a un regime previdenziale da lavoro dipendente, restano tenuti all'iscrizione alla gestione separata se svolgono abitualmente attività autonoma non esclusiva. Il versamento del contributo integrativo alla cassa professionale non vale a escludere l'obbligo INPS, perché ha funzione solidaristica e non costituisce una posizione previdenziale idonea a esonerare dall'iscrizione alla gestione separata. La Corte ha inoltre valorizzato la natura complementare, e non alternativa, tra sistema categoriale e gestione separata, nonché il principio di universalità delle tutele previdenziali. Ha posto le spese a carico del ricorrente e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. 335/1995
Prevede l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per i soggetti che svolgono attività autonoma abituale; la norma va letta in chiave di universalità della tutela previdenziale e in combinato con la norma di interpretazione autentica del 2011.
art. 18, comma 12, D.L. 98/2011
È norma di interpretazione autentica; l'esclusione dall'obbligo di iscrizione opera solo se vi sia un versamento contributivo idoneo a costituire una correlata posizione previdenziale, non quando sia versato il solo contributo integrativo a funzione solidaristica.
art. 2, comma 25, L. 335/1995
La delega al Governo non esclude la gestione separata, ma ne definisce il perimetro di tutela per i professionisti privi di autonoma gestione previdenziale.
art. 21 L. 6/1981
Viene richiamato per escludere dall'iscrizione a Inarcassa gli ingegneri e architetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di rapporto di lavoro subordinato.
art. 7, comma 5, Statuto Inarcassa
Conferma l'esclusione dall'iscrizione a Inarcassa per i professionisti già coperti da altra previdenza obbligatoria da lavoro subordinato.
art. 10 L. 6/1981
È richiamato quale base dell'obbligo di versamento del contributo integrativo da parte degli iscritti all'albo.
art. 38 Cost.
È evocato per fondare l'esigenza di effettiva copertura previdenziale del lavoratore e il principio di universalità delle tutele assicurative obbligatorie.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Consente il rinvio alla motivazione di precedenti conformi senza ulteriore elaborazione argomentativa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Per i professionisti ordinistici, l'iscrizione alla gestione separata INPS non è esclusa dal solo fatto di essere iscritti a una cassa professionale e di versare ad essa il contributo integrativo: ciò che conta è se il versamento alla cassa sia idoneo a costituire una effettiva posizione previdenziale.
- Il rapporto tra sistema previdenziale categoriale e gestione separata è di complementarità, non di alternatività: la gestione separata opera come regime di chiusura quando manchi una copertura previdenziale correlata all'attività autonoma svolta.
- La norma di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, L. 335/1995 va letta in senso conforme al principio di universalità delle tutele previdenziali, così da evitare zone di scopertura contributiva per attività autonome abituali.
- Il professionista iscritto all'albo che sia anche lavoratore dipendente può essere esonerato dalla cassa professionale per la posizione già coperta dal rapporto subordinato, ma non è per ciò solo esonerato dall'obbligo verso la gestione separata se svolge abitualmente attività autonoma ulteriore.
- Il contributo integrativo versato alla cassa di categoria ha funzione solidaristica e non previdenziale; pertanto non impedisce l'obbligo di iscrizione alla gestione separata e non determina una indebita duplicazione di copertura assicurativa.
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