Cassazione Civile, Ordinanza n. 00330/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la contribuzione dovuta alla gestione separata per alcuni anni da due professionisti ingegneri. La corte d'appello aveva ritenuto prescritti i contributi per alcune annualità (2008 e 2009 per uno, 2005-2008 per l'altro) e dovuti altri contributi per anni successivi, ma aveva riformato la decisione di primo grado applicando le sanzioni per omissione contributiva. L'ente previdenziale ricorre in cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione dell'art. 2935 c.c. e della disciplina sulla gestione separata, sostenendo che per il 2008 il termine di versamento era stato differito al 6 luglio 2009 da un DPCM e che quindi la prescrizione non era maturata, essendo stata interrotta da una nota dell'ente del 28 giugno 2014; con il secondo motivo invoca la disciplina dell'evasione contributiva, assumendo che l'omessa compilazione del quadro RR integrerebbe occultamento del debito e quindi giustificherebbe l'applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo perché la corte territoriale non ha considerato il differimento del termine di versamento stabilito dal DPCM, rilevante ai fini del decorso della prescrizione. In particolare, per i contributi relativi al 2008 il termine era stato posticipato al 6 luglio 2009, sicché la nota dell'INPS del 28 giugno 2014 era idonea a interrompere la prescrizione prima della sua maturazione. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile: l'omessa compilazione del quadro RR non comporta automaticamente evasione o occultamento doloso del debito contributivo, e tale accertamento compete al giudice di merito nei limiti del sindacato di legittimità. La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla medesima corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte richiama inoltre lo ius superveniens derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2024 in tema di esonero dalle sanzioni civili per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma dichiarata parzialmente illegittima.
Norme richiamate
Il decorso della prescrizione va valutato tenendo conto del termine di adempimento effettivamente vigente, inclusi gli slittamenti disposti con DPCM per i versamenti contributivi.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335 del 1995
Disciplina la gestione separata e i contributi dovuti dai professionisti iscritti, rilevante ai fini della prescrizione e della riscossione dei contributi.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5
Attribuisce ai DPCM la possibilità di modificare i termini degli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, con conseguente incidenza sul decorso della prescrizione.
art. 116, comma 8, L. n. 388 del 2000
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la qualificazione della condotta come evasione contributiva in caso di omessa compilazione del quadro RR, ma la Corte esclude un automatismo in tal senso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il giudizio sull'eventuale occultamento doloso del debito contributivo è apprezzamento di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011
La Corte considera lo ius superveniens derivante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte in cui non esonera alcuni ingegneri e architetti dalle sanzioni civili per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma.
art. 21 L. n. 6 del 1981
È richiamato nel contesto della disciplina previdenziale degli ingegneri e architetti iscritti ad altra gestione obbligatoria e alla Gestione separata INPS.
Corte cost. n. 55 del 2024
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale della disciplina sulle sanzioni civili per omissione di iscrizione alla gestione separata, incidendo sul regime applicabile al caso.
Massime di principio
- In materia di prescrizione dei contributi previdenziali, il termine di decorrenza va individuato tenendo conto di eventuali differimenti del termine di versamento disposti con fonte normativa o regolamentare legittimata dalla legge; se il versamento è posticipato, anche la prescrizione decorre dal nuovo termine.
- Ai fini della qualificazione della condotta come evasione contributiva, l'omessa compilazione di un quadro dichiarativo non integra automaticamente occultamento doloso del debito: occorre un accertamento in concreto del giudice di merito.
- Il sindacato di legittimità sulla qualificazione dell'omissione contributiva come evasione è limitato; la censura è proponibile solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione oggi tipizzato dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
- Quando sopravviene una pronuncia di illegittimità costituzionale incidente sul regime sanzionatorio, il giudice di legittimità deve considerare lo ius superveniens nella decisione della controversia pendente.
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