Cassazione Civile, Ordinanza n. 11571/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a IRES e IRAP per l’anno 2007, con recupero a tassazione di due voci: (i) il presunto reddito da sopravvenienza attiva derivante dal risparmio di imposta ottenuto grazie alla riduzione al 50% dell’imposizione prevista per i soggetti colpiti dagli eventi vulcanici del 2002 in Sicilia; (ii) un maggior imponibile per compensi/provvigioni corrisposti ad agenti di commercio, che secondo la contribuente erano invece deducibili nel 2007 per competenza. La CTP aveva accolto il ricorso della società e annullato l’atto, mentre la CTR aveva riformato la decisione e confermato l’accertamento. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006, e dell’art. 87 del Trattato di Roma, sostenendo che l’agevolazione non poteva essere qualificata come sopravvenienza attiva tassabile ex art. 88 TUIR; con il secondo motivo ha denunciato omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 109 TUIR, per mancata decisione sul punto delle provvigioni per incompetenza temporale.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Sul primo ha ritenuto fondato l’assunto della contribuente secondo cui il beneficio fiscale concesso ai soggetti colpiti dagli eventi vulcanici non integra, di per sé, una sopravvenienza attiva tassabile nei termini ritenuti dalla CTR, richiamando anche un precedente di legittimità in materia di agevolazioni straordinarie collegate a eventi sismici. La Corte ha tuttavia precisato che il giudice di rinvio dovrà anche verificare la compatibilità dell’agevolazione con la disciplina europea sugli aiuti di Stato e, in particolare, con il regime de minimis, tenendo conto della decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015 che aveva ritenuto illegittima, in parte qua, la norma agevolativa. Sul secondo motivo ha rilevato che la CTR aveva preso atto della questione relativa alle provvigioni corrisposte agli agenti, ma non aveva affatto statuito su di essa, né in forma espressa né implicita; pertanto vi era omessa pronuncia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato quale vizio di violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato quale vizio relativo alla motivazione/omessa pronuncia
richiamato per denunciare l'omessa pronuncia del giudice d'appello
art. 109, primo comma, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
richiamato in tema di competenza temporale dei costi
la Corte richiama la nozione di sopravvenienze attive e osserva che, nel caso esaminato, il beneficio fiscale straordinario non va automaticamente trattato come sopravvenienza attiva tassabile
art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006
norma agevolativa per i soggetti colpiti dagli eventi vulcanici in Sicilia, la cui applicazione va anche verificata rispetto alla disciplina UE sugli aiuti di Stato
art. 87 del Trattato di Roma istitutivo della CEE
richiamato dalla ricorrente come parametro europeo sugli aiuti di Stato
art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002
citato come precedente analogico in materia di definizioni agevolate collegate a eventi sismici
richiamato come testo unico delle imposte sui redditi
decisione C(2015) 5549 final della Commissione europea del 14.8.2015
richiamata per la possibile illegittimità, in parte qua, dell’agevolazione quale aiuto di Stato
art. 87 del Trattato di Roma istitutivo della CEE (poi UE)
invocato nel ricorso come disciplina sugli aiuti di Stato
Massime di principio
- Un’agevolazione fiscale straordinaria riconosciuta a contribuenti colpiti da eventi calamitosi non è automaticamente qualificabile come sopravvenienza attiva imponibile: occorre verificare la reale struttura del beneficio e se esso integri o meno una sopravvenuta insussistenza di costi, perdite, oneri o passività già rilevati.
- Quando la controversia riguarda anche il possibile contrasto di una misura agevolativa con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, il giudice nazionale deve tener conto delle eventuali decisioni della Commissione europea e verificare la compatibilità del beneficio con il regime UE applicabile, incluso il limite del de minimis.
- Ricorre vizio di omessa pronuncia se il giudice di merito non decide su una domanda o eccezione ritualmente devoluta, pur avendone dato conto nella motivazione, e la mancanza non può essere superata da una semplice ricostruzione implicita non desumibile dalla sentenza.
- In tema di deducibilità dei costi per competenza, il giudice di appello deve esaminare specificamente i rilievi relativi al periodo di imputazione temporale delle componenti negative di reddito; la mancata statuizione su un capo autonomo della domanda comporta cassazione della decisione.
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