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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33451/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di maggiore IVA emesso nei confronti di un contribuente che aveva effettuato cessioni di beni verso società maltesi. L'Amministrazione finanziaria sosteneva che tali operazioni non potessero essere qualificate come cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, artt. 41 e 50, con conseguente recupero dell'imposta. I giudici di merito avevano invece accolto le ragioni del contribuente, ritenendo sufficiente la documentazione prodotta, inclusi i documenti di trasporto CMR, a dimostrare la spedizione della merce e l'effettività dell'operazione, nonché la buona fede del cedente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 41 del D.L. n. 331 del 1993 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio da parte del contribuente e che, in realtà, la prova dell'effettivo trasferimento dei beni nello Stato membro di destinazione gravasse sul cedente. La censura era però strutturata in modo da sollecitare una rivalutazione del merito della prova già apprezzata dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato. Ha ribadito che, nelle cessioni intracomunitarie non imponibili, l'onere di provare i presupposti del beneficio fiscale grava sul cedente, il quale deve dimostrare l'effettiva movimentazione dei beni verso altro Stato membro oppure, in mancanza, la propria buona fede e l'adozione delle misure ragionevolmente esigibili per evitare di essere coinvolto in una frode. Tuttavia, ha osservato che nel caso concreto la CTR aveva già valutato in fatto la documentazione prodotta, compresi i CMR, e aveva ritenuto provata l'effettività delle operazioni e la buona fede del contribuente. Tale apprezzamento è stato considerato insindacabile in cassazione, perché la doglianza dell'Ufficio mirava in sostanza a ottenere un nuovo giudizio sul merito della prova. Conseguentemente la Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 41, D.L. 30 agosto 1993, n. 331

    Definisce come non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti in altro Stato membro dal cedente, dall'acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti d'imposta.

  • art. 50, D.L. 30 agosto 1993, n. 331

    Richiamato come base normativa del regime delle cessioni intracomunitarie e della dichiarazione di non imponibilità da parte del cedente.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti del beneficio fiscale e della deroga al regime impositivo ordinario incombe su chi invoca la non imponibilità, quindi sul cedente/contribuente.

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo era formalmente incardinato come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che la censura tendeva in realtà a contestare la valutazione di merito della prova.

  • art. 138, Dir. 2006/112/CE

    Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati nella Comunità, in presenza delle condizioni soggettive e territoriali previste dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non applicato, perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle cessioni intracomunitarie non imponibili l'onere della prova dei relativi presupposti grava sul cedente, che deve dimostrare con elementi oggettivi l'effettivo trasferimento dei beni in altro Stato membro e la soggettività passiva del cessionario.
  • Il documento di trasporto CMR può costituire prova idonea della cessione intracomunitaria solo se, valutato insieme agli altri elementi documentali, consente di verificare l'uscita delle merci dal territorio dello Stato e l'arrivo in un altro Stato membro.
  • Se il trasferimento effettivo non è dimostrato, il cedente può comunque conservare il beneficio fiscale se prova di aver agito con la diligenza richiesta all'operatore commerciale professionale e di aver adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare di partecipare a un'evasione.
  • La valutazione circa la sufficienza della prova, l'attendibilità dei documenti e la sussistenza della buona fede è riservata al giudice di merito e, se logicamente motivata, non è sindacabile in cassazione come riesame del fatto.
  • Un motivo di ricorso formalmente denunciato come violazione di legge è inammissibilmente diretto a sollecitare un nuovo apprezzamento del compendio probatorio quando contesta, in sostanza, la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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