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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07540/2026 del 29/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale eseguita nei confronti di una società a responsabilità limitata poi cancellata dal registro delle imprese. L'Ufficio emetteva un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, disconoscendo costi e rideterminando reddito d'impresa, imponibile IRAP e IVA, con conseguente liquidazione di maggiori imposte. Dopo indagini sui due ex soci, l'Amministrazione riteneva che su uno di essi fossero confluite somme provenienti dal conto della società durante la liquidazione e qualificava la differenza tra gli importi accreditati e quelli indicati come rimborso anticipazioni come utile extracontabile distribuito ai soci. L'avviso veniva quindi notificato agli ex soci, facendo valere la loro responsabilità, nei limiti delle somme percepite, ex art. 2495 c.c. e art. 36 d.P.R. 602/1973. In primo grado la CTP riconosceva la responsabilità dell'ex socio solo per l'IRES, annullando l'atto per IRAP e IVA; la CTR rigettava sia l'appello dell'Ufficio sia quello autonomo del contribuente. In cassazione l'Agenzia deduceva: (1) violazione degli artt. 2495 c.c., 36 d.P.R. 602/1973 e 10 d.lgs. 41/1999, sostenendo che gli ex soci rispondevano di tutti i tributi della società estinta, nei limiti delle somme ricevute; (2) violazione dell'art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., per motivazione apparente o comunque insufficiente della sentenza di appello, che avrebbe omesso di spiegare perché il socio non dovesse rispondere anche di IRAP e IVA.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione della sentenza della CTR, qualificata come apparente/apodittica perché non esponeva le ragioni logico-giuridiche del rigetto dell'appello dell'Ufficio sulla responsabilità dell'ex socio per IRAP e IVA. Il primo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    comma 2 (richiamato nel ricorso; nella sentenza si menziona anche il previgente art. 2495 c.c.)

    La Corte non si pronuncia nel merito sulla portata della norma, ma rileva che la CTR ha motivato in modo meramente assertivo sull'assenza di responsabilità successoria dell'ex socio per i debiti della società estinta.

  • art. 36, comma 3, d.P.R. 602/1973

    Norma invocata dall'Ufficio quale base della responsabilità dell'ex socio nei limiti dei beni o utili percepiti; la questione resta assorbita.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992

    La Corte lo richiama per affermare che la sentenza di appello deve essere sorretta da una motivazione idonea a rendere percepibile il ragionamento decisorio.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato come parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione, quando questa sia solo apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale in base alla quale è stato proposto il primo motivo, poi assorbito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È la norma processuale in base alla quale è stato proposto il secondo motivo, accolto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama l'interpretazione delle Sezioni Unite sul sindacato di legittimità sulla motivazione, limitato al "minimo costituzionale".

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È richiamato per delimitare il controllo di legittimità alle ipotesi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.

  • art. 12 preleggi

    È richiamato quale criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014

    È menzionato dalla parte privata come disposizione ritenuta inapplicabile, ma la Corte non si pronuncia sul punto.

  • d.P.R. 633/1972

    Citato nel motivo come fonte delle imposte IVA; la Corte non affronta nel merito il rapporto tra questa imposta e la responsabilità dell'ex socio.

  • d.lgs. n. 41/99

    Citato nel motivo per errore materiale o richiamo normativo dall'Ufficio; non è oggetto di autonoma valutazione decisoria.

Massime di principio

  • In cassazione è denunciabile solo il vizio di motivazione che si traduca in una vera e propria anomalia costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione obiettivamente incomprensibile. Non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione e non rende controllabile il ragionamento seguito dal giudice.
  • Il giudice di merito che respinga o accolga una pretesa fondata sulla responsabilità dell'ex socio per debiti di una società estinta deve spiegare in modo intellegibile perché ritiene applicabile o non applicabile la disciplina invocata, non potendo limitarsi ad affermazioni apodittiche.
  • Quando il motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione è accolto, resta assorbito il motivo di violazione di legge che investe la medesima questione sostanziale non esaminata nel merito.
  • La responsabilità dell'ex socio per debiti fiscali della società estinta, nei limiti delle somme percepite, richiede un accertamento motivato del nesso tra utilità ricevute in liquidazione e obbligazione tributaria azionata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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