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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34974/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (n. 764/2020) che aveva confermato la pronuncia di primo grado favorevole ai contribuenti (Carestream/Kodak) annullando un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a una operazione qualificata dall'Ufficio come cessione di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 20 DPR n. 131/1986. L'Agenzia deduceva tre motivi di cassazione (violazione del giudicato e dell'art. 384 c.p.c.; errata interpretazione e applicazione dell'art. 20 DPR 131/1986 anche alla luce delle modifiche normative; vizio nella determinazione delle spese di giudizio alla luce del mutamento normativo e della necessità di considerare 'gravi ed eccezionali ragioni'). Kodak aveva proposto ricorso incidentale condizionato sollevando omissione di valutazione di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo in applicazione della disciplina di definizione agevolata delle liti tributarie (art. 1, commi 186-202, legge n. 197/2022), attuata con domanda e pagamento per parte dei coobbligati (tra cui una quietanza di €164.991,60 prodotta da Kodak). In conseguenza la Corte ha disposto l'estinzione del giudizio e che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate. Non è stata pronunciata decisione sul merito dei motivi di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 20, D.P.R. n. 131/1986

    La norma è stata al centro della controversia: le Commissioni avevano ritenuto che l'art. 20 operi come criterio ermeneutico per valutare la natura giuridica dell'atto presentato per la registrazione (effetti giuridici più che economici) e non come clausola antielusiva automatica; l'Ufficio doveva dimostrare aggiramento di obblighi/divieti o mancanza di valide ragioni economiche.

  • art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973

    Rinvocato con riferimento a garanzie procedimentali: la Corte d'appello territoriale aveva ritenuto illegittimo l'atto impositivo anche per violazione delle garanzie procedurali previste da tale disposizione.

  • art. 360 cod. proc. civ., primo comma, nn. 3,4,5

    Norma invocata dall'Agenzia per dedurre nullità della sentenza di rinvio, violazione di legge e omissione di atti decisivi; in questo giudizio le eccezioni non sono state decise nel merito a causa dell'estinzione del processo.

  • art. 384 cod. proc. civ.

    Riferito dalla ricorrente per sostenere che il giudice di rinvio non avrebbe applicato i principi vincolanti fissati dalla Corte di Cassazione, costituendo così violazione del giudicato interno; questione rimasta tuttavia in ombra per la declaratoria di estinzione.

  • art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla determinazione delle spese di lite: l'Agenzia censurava la rigida applicazione del principio di soccombenza senza considerare sopravvenuto mutamento della causa per ragioni normative.

  • art. 1, commi 186-202, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio ... con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.»

    La Corte ha applicato questa norma per dichiarare estinto il processo in quanto è stata proposta la definizione agevolata e versato l'importo dovuto; la definizione perfezionata da un coobbligato giova agli altri coobbligati e comporta estinzione del procedimento secondo i commi previsti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamata per escludere la sua applicabilità: la declaratoria di estinzione per definizione agevolata non equivale a pronuncia di infondatezza o di inammissibilità/improcedibilità che attiverebbe la restituzione prevista da tale articolo.

  • art. 1, comma 87, legge n. 205/2017; art. 1, comma 1084, legge n. 145/2018

    Riferite dalla ricorrente in relazione all'interpretazione normativa dell'art. 20 DPR n. 131/1986 dopo le modifiche normative intervenute; la ricorrente sosteneva che le modifiche rafforzino l'obbligo di considerare la causa reale.

  • art. 53 Cost.

    Invocato in relazione alle argomentazioni sull'interpretazione delle norme tributarie e al principio di capacità contributiva, come sfondo costituzionale delle questioni impositive sollevate.

Massime di principio

  • La proposizione di domanda di definizione agevolata (art. 1, commi 186-202, legge n. 197/2022) e il relativo pagamento determinano l'estinzione del processo tributario pendente, anche davanti alla Corte di Cassazione; ciò impedisce una pronuncia sul merito dei motivi di impugnazione.
  • La definizione perfezionata da un coobbligato giova agli altri coobligati: il pagamento da parte di alcuni soggetti può estinguere la controversia per tutti i soggetti coinvolti nella stessa posizione debitoria, secondo i limiti normativi previsti.
  • L'estinzione per definizione agevolata non costituisce pronuncia di infondatezza e, pertanto, esclude l'applicazione delle regole di restituzione previste dall'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
  • Sulle questioni di qualificazione giuridica (es. qualificazione come cessione di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 20 DPR 131/1986) le Corti hanno ritenuto che l'art. 20 operi prevalentemente come criterio interpretativo che richiede all'Ufficio di dimostrare l'esistenza di una elusione/simulazione o la mancanza di valide ragioni economiche; non basta la mera constatazione di effetti economici diversi.
  • Il giudice di rinvio è vincolato ai principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione (art. 384 c.p.c.); in situazioni analoghe, se si ritiene che il giudice di rinvio non abbia osservato tali principi, la parte deve tempestivamente sollevare la questione in Cassazione, avendo tuttavia presente che una successiva definizione agevolata può rendere la questione inidonea alla pronuncia sul merito.
  • Sotto il profilo strategico, per l'Amministrazione finanziaria la scelta tra proseguire il contenzioso e aderire a una definizione agevolata deve valutare l'entità della controversia, le probabilità di successo e l'effetto estintivo della definizione; per il contribuente la definizione può essere uno strumento per ottenere la chiusura del contenzioso anche senza ottenere una pronuncia favorevole sul merito.
  • In materia di spese processuali, salvo diversa disposizione normativa, l'estinzione per definizione lascia ferme le regole ordinarie: le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dalla Corte in questo caso.

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