Cassazione Civile, Sentenza n. 34840/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente l'anomalia motivazionale (motivazione apparente e in parte manifestamente illogica) della sentenza di appello. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda e per decidere sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la nullità della sentenza di appello per vizio motivazionale (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.): la Corte d'appello aveva ritenuto operativa la clausola penale contrattuale sostenendo che Vargas si fosse ingiustificatamente rifiutato di accettare una proposta d'acquisto conforme, ma aveva motivato in modo apparente e in parte illogico. In particolare la Corte non indicava gli elementi probatori a fondamento del convincimento, travisava il significato del telegramma del 24/3/2006 con cui Vargas chiedeva notizie sul proponente, rifiutava la clausola di riserva di nomina del contraente e chiedeva un incontro per negoziare condizioni e tempi del rogito (che dimostrano interesse a concludere), e non chiariva se il termine di irrevocabilità fosse effettivamente decaduto o se il proponente avesse revocato la proposta, oltre a definire 'pretestuosa' la riserva senza verificare se la clausola fosse conforme alle condizioni fissate dall'incarico.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro di legittimità utilizzato per censurare la motivazione; la Cassazione valuta l'assenza, l'apparenza o la manifesta illogicità della motivazione come vizio rilevante ai fini di cassazione.
Richiamato per spiegare la natura del termine di irrevocabilità della proposta: impegno del proponente a mantenere ferma la dichiarazione fino al termine fissato.
Distinto dall'art. 1329 c.c.; disciplina il termine di efficacia della proposta (periodo entro il quale deve pervenire l'accettazione al proponente). La Corte evidenzia che la distinzione è rilevante per valutare se sia ancora possibile concludere il contratto.
art. 375, comma 1, nn. 1) e 5) c.p.c.
Richiamato dall'ordinanza interlocutoria per escludere la trattazione in camera di consiglio e rimettere la causa all'udienza pubblica.
Richiesto per rimessa alla pubblica udienza in base alla normativa sul procedimento davanti alla Cassazione.
Richiamato sul deposito delle memorie illustrative nelle modalità previste per il procedimento.
Fondamento normativo della cassazione con rinvio alla Corte d'Appello per nuovo esame della causa.
Attribuisce alla Corte di rinvio la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
D.L. n. 83/2012 conv. L. n. 134/2012 (riforma art. 360)
Richiamata per spiegare che il sindacato sulla motivazione in Cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza e della coerenza (omissione, apparenza, contraddittorietà o manifesta illogicità) e non più alla sufficienza.
Massime di principio
- La clausola penale pattuita in un contratto di mediazione è applicabile solo se è provato che il preponente abbia rifiutato ingiustificatamente una proposta di acquisto che fosse effettivamente conforme alle condizioni stabilite nell'incarico.
- La manifestazione di volontà di incontrare il proponente per negoziare condizioni e tempi (anche se si rifiuta una clausola accessoria) può dimostrare un persistente interesse alla conclusione del contratto e ostare al riconoscimento automatico della penale all'intermediario.
- In caso di proposta irrevocabile, è necessario distinguere tra termine di irrevocabilità (art. 1329 c.c.) e termine di efficacia/accettazione (art. 1326 c.c.); la verifica di quale termine sia decorso o se la proposta sia stata revocata è essenziale per valutare la possibilità di accettazione e la responsabilità del preponente.
- La Corte d'appello deve esporre chiaramente gli elementi probatori e il percorso logico che conduce alla conclusione sull'operatività della clausola penale, così da consentire il controllo di legittimità; l'assenza di tale esposizione può comportare la cassazione per vizio motivazionale.
- In Cassazione il controllo sulla motivazione è limitato a vizi evidenti (omissione, apparente motivazione, contraddittorietà, manifesta illogicità) e non può valutare la sufficienza probatoria in termini meramente valutativi.
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