Cassazione Civile, Sentenza n. 34843/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della delibera assembleare (punto n.7 dell'assemblea del 26/11/2005) relativa alla rendicontazione finale di lavori di manutenzione straordinaria e alla ripartizione delle spese; censura anche di delibere antecedenti (es. deliberazione aprile 1998 che avrebbe esteso i lavori a beni di proprietà individuale), irregolarità nella convocazione di alcuni condomini, partecipazione e voto di persone non legittimate (usufruttuari, estranei), illegittimità nelle deleghe (violazione art.24 regolamento), mancato rispetto dei quorum previsti per i lavori straordinari, addebito di spese per beni non condominiali, e contestazione della costituzione e resistenza in giudizio da parte dell'amministratore/condominio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Molti motivi sono stati dichiarati inammissibili per vari profili: (i) mancanza di legittimazione a impugnare l'omessa convocazione di altri condomini da parte di chi è stato regolarmente convocato; (ii) divieto di riesame di fatti già decisi in modo conforme (art. 348ter co.5 c.p.c. e doppia pronuncia conforme); (iii) difetto di specificità/autosufficienza dei motivi (art. 366 n.6 c.p.c.); (iv) richiesta di sostituire l'apprezzamento del giudice di merito sul punto fattuale con quello della Corte di cassazione. Quanto ai profili di merito esaminati, la Corte ha confermato che la presenza o il voto di soggetti privi di legittimazione invalida la delibera solo se è dimostrato che tale partecipazione ha inciso concretamente sul raggiungimento del quorum o sull'esito della votazione, principio che il ricorrente non ha provato. Inoltre la Corte ha ritenuto legittima l'operatività dell'amministratore nel costituire e resistere in giudizio senza preventiva autorizzazione assembleare. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 1135 n. 4 c.c.
Riferita alla competenza dell'assemblea sulle opere di manutenzione straordinaria; invocata per censurare le delibere che hanno deciso lavori straordinari.
art. 1136 co. 2 c.c.
Norma sui quorum per l'approvazione delle opere straordinarie; la Corte ha valutato se la delibera riguardasse effettivamente materia soggetta a quel quorum e ha ritenuto di no per il punto n.7 (si trattava dello stato dei pagamenti).
art. 1136 co. 4 c.c.
Riguarda la maggioranza particolarmente qualificata per lavori straordinari; la Corte ha stabilito che va applicata solo se la delibera concerne le materie previste dall'articolo.
art. 1136 co. 6 c.c.
Richiama il principio che l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto siano stati regolarmente convocati; la Corte ha interpretato la relativa impugnazione come azione spettante al condomino non convocato.
art. 1137 co. 2 c.c.
Termine e modalità di impugnazione delle delibere; richiamato nel problema della convocazione e della legittimazione ad agire.
art. 1105 c.c.
Principio sulla comunione e amministrazione della cosa comune; collegato al diritto del singolo condomino all'informazione e partecipazione nella gestione condominiale.
art. 81 c.p.c.
Richiamato per il principio generale secondo cui la legittimazione attiva è correlata al diritto che la parte afferma di tutelare.
art. 66 co. 3 disposizioni attuative c.c.
Introdotto con la riforma del 2012; la Corte lo utilizza come conferma del principio che l'omessa convocazione rende la delibera annullabile su istanza degli assenti o dissenzienti non convocati.
art. 67 co. 3 e 4 disposizioni attuative c.c.
Richiamato nella contestazione dei voti da parte di usufruttuari; la Corte richiede prova dell'incidenza dei voti non legittimi sul risultato.
art. 24 regolamento condominiale
Regola le deleghe nel regolamento specifico (deleghe consentite solo ad altro condomino o componente del nucleo familiare); la Corte ha ritenuto necessaria la prova che deleghe/invalidità abbiano inciso sulla maggioranza.
art. 21 regolamento condominiale
Citato tra gli oneri formali che il ricorrente imputava non rispettati; la Corte non ha accolto la doglianza per le ragioni procedurali sopra esposte.
art. 28 n. 6 regolamento condominiale
Norma interna che, secondo il ricorrente, derogherebbe alle attribuzioni dell'amministratore; la Corte ha ritenuto che l'amministratore possa costituirsi e resistere in giudizio nell'esercizio delle proprie attribuzioni.
art. 29 n. 4 regolamento condominiale
Richiamato dal ricorrente in relazione a quorum e maggioranze; la Corte ha ritenuto la censura carente di specificità.
art. 1123 co. 1 c.c.
Criteri legali e convenzionali di ripartizione delle spese; invocato per contestare l'addebito di spese su beni non condominiali.
art. 115 c.p.c.
Potere del giudice di valutare le prove e l'istruttoria; citato nelle doglianze sull'omesso esame di documenti e verbali.
art. 348ter co. 5 c.p.c.
Prevede l'inammissibilità dei motivi di cassazione che si limitano a censurare l'apprezzamento del fatto quando vi è doppia pronuncia conforme: motore di molte dichiarazioni di inammissibilità nella sentenza.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Consente la censura per omesso esame di fatto decisivo ma qui la Corte ha ritenuto la questione già assorbita dalla inammissibilità per doppia pronuncia conforme.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Richiede specificità e autosufficienza dei motivi di cassazione; molti motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità ai sensi di questa norma.
art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamati nelle doglianze sull'omessa motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e non censurabile.
art. 112 c.p.c.
Richiamato con riferimento all'omessa pronuncia su alcune censure; la Corte ha dichiarato i motivi inammissibili per i profili procedurali sopra indicati.
art. 1130 e art. 1131 c.c.
Attribuzioni e rappresentanza dell'amministratore; la giurisprudenza richiamata e la Corte hanno confermato la possibilità per l'amministratore di difendere le deliberazioni senza preventiva autorizzazione assembleare.
art. 1441 e art. 1324 c.c.
Richiamati dalla motivazione quale riferimento ai rimedi sostanziali (annullabilità) spettanti al condomino pretermesso; collegati all'interpretazione della disciplina sulla convocazione.
d.P.R. 115/2002 art. 13 co. 1-quater e art. 1-bis
Previsione procedurale relativa al contributo unificato e all'eventuale ulteriore somma dovuta dal ricorrente; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento.
Massime di principio
- La legittimazione a impugnare l'omessa convocazione spetta al condomino non convocato: un condomino regolarmente convocato non può validamente basare l'impugnazione sull'irregolarità della convocazione altrui, salvo dimostrare che tale irregolarità ha inciso sul quorum o sull'esito della votazione.
- La partecipazione o il voto di soggetti privi di legittimazione (es. estranei, usufruttuari quando non competenti) invalida la delibera solo se viene provato che tali voti hanno avuto incidenza concreta sulla maggioranza richiesta o sull'esito della votazione.
- L'amministratore può costituirsi e resistere in giudizio per l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari senza necessità di preventiva autorizzazione assembleare, salvo diversa previsione regolamentare manifestamente efficace.
- In cassazione non è consentito un nuovo esame del merito dei fatti già accertati con doppia pronuncia conforme: molte censure vengono dichiarate inammissibili se si limitano a contraddire l'apprezzamento del giudice di merito (art. 348ter co.5 c.p.c.).
- I motivi di cassazione devono essere specifici e autosufficienti (art. 366 n.6 c.p.c.): occorre indicare chiaramente i brani decisivi impugnati e sintetizzare i fatti e i documenti rilevanti, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- Quando si contesta la validità di delibere assembleari per presunte irregolarità procedurali o di costituzione, è essenziale provare non solo l'irregolarità formale ma anche l'effetto concreto sulla composizione della maggioranza o sull'esito della votazione per ottenere l'annullamento.
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