Cassazione Civile, Sentenza n. 34847/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace che in opposizione a decreto ingiuntivo aveva revocato il decreto e liquidato al cliente la somma di € 1.000. La ricorrente ha dedotto due motivi: (1) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., perché il giudice di merito avrebbe deciso la controversia secondo criteri di equità sostitutiva oltre il limite di valore di € 1.100 previsto dall'art. 113 co.2 c.p.c., mentre il valore della causa era circa € 2.173; (2) violazione dell'art. 132 co.2 n.4 c.p.c. per motivazione contraddittoria, avendo il giudice prima riconosciuto il diritto al compenso e poi rideterminato l'importo in via equitativa. Il resistente contestava la prova dello svolgimento delle attività professionali e la congruità del parere del Consiglio dell'Ordine.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso in Cassazione (rito ex art. 14 d.lgs. 150/2011) e ha accolto il primo motivo ritenendo che il giudice di merito avesse adottato un canone decisionale di equità sostitutiva dei parametri legislativi, violando l'art. 113 c.p.c. (trattandosi di causa di valore superiore a € 1.100). Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Giudice di Pace di Mirabella Eclano in persona di diverso magistrato per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 113 c.p.c.
limite di valore di € 1.100 per l'applicazione del criterio equitativo
La Corte ha ritenuto che, per cause di valore superiore a € 1.100, il giudice non possa sostituire il parametro legislativo con un giudizio di equità nel senso di adottare l'equità come criterio decisionale principale; l'equità può eventualmente intervenire solo come criterio integrativo nella quantificazione, non come sostitutivo delle regole di valore
art. 14 d.lgs. 150/2011
Il rito previsto dall'art. 14 disciplina le opposizioni a decreti ingiuntivi per somme dovute a prestazioni professionali; quando il giudizio si svolge secondo tale rito, la decisione non è impugnabile con appello ma è proponibile per cassazione se ricorrono i presupposti
art. 112 c.p.c.
Rilevata in relazione alla corretta esposizione dei motivi di fatto e di diritto; la censura denunciava il ricorso all'equità anziché ai parametri legali
art. 2697 c.c.
Richiamato con riferimento alla distribuzione dell'onere della prova rispetto alle attività professionali contestate; la decisione richiede che il giudice valuti le allegazioni probatorie ma la Corte ha deciso la questione sulla violazione dell'art. 113 c.p.c.
art. 132 co.2 n.4 c.p.c.
Norma richiamata dal ricorrente per censurare motivazione contraddittoria; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dopo l'accoglimento del primo motivo
Cass. 10648/2020 (giurisprudenza)
Precedente richiamato per confermare che le decisioni adottate al termine del procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011, pur assumendo forma di sentenza, sono ricorribili per cassazione quando il rito è effettivamente quello sommario
Massime di principio
- Nei giudizi relativi a compensi professionali introdotti o svolti secondo il rito sommario ex art. 14 d.lgs. 150/2011 la decisione può essere impugnata in Cassazione se il rito è concretamente sommario, anche se assunta in forma di sentenza
- Per cause di valore superiore a € 1.100 (art. 113 co.2 c.p.c.) il giudice non può sostituire i parametri legislativi con un criterio generale di equità come canone decisionale principale; l'equità può essere utilizzata solo come criterio integrativo per la liquidazione
- Il parere del Consiglio dell'Ordine è vincolante per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma non vincola il giudice nel giudizio di opposizione; il giudice deve però motivare la riduzione del compenso sulla base dei parametri di legge e delle risultanze istruttorie
- Se la motivazione del giudice appare basata su un criterio di equità sostitutiva o è contraddittoria in modo tale da impedire il controllo di legittimità, la Corte di Cassazione può cassare la decisione e disporre il rinvio a diverso magistrato
- In caso di contestazione della prestazione e della sua entità, il giudice deve valutare l'onere della prova e le risultanze istruttorie e specificare come i parametri normativi sono stati applicati alla quantificazione del compenso
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