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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34842/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva risarcimento danni per investimento da veicolo rimasto sconosciuto; dopo accoglimento in appello il Tribunale ha liquidato risarcimento e spese. La ricorrente impugna in Cassazione la liquidazione delle spese e dei compensi dell'avvocato: (1) contesta la mancata applicazione degli aumenti percentuali sui valori medi previsti dalle tabelle (fase di studio, istruttoria e decisione) nella determinazione delle spese di primo grado; (2) contesta la riduzione del 50% dei compensi per l'appello in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la mancata condanna della resistente al pagamento del compenso dell'avvocato antistatario.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è ritenuto infondato perché la liquidazione era basata sull'erroneo presupposto dell'ammissione al gratuito patrocinio per entrambi i gradi e, comunque, la quantificazione dei compensi rientra nell'ambito di discrezionalità del giudice entro i parametri tariffari (D.M. 140/2012 e D.M. 55/2014 nel testo anteriore al D.M. 37/2018). Il secondo motivo è inammissibile perché la impugnazione della ordinanza di liquidazione del compenso dell'avvocato è rimessa al difensore e, in Cassazione, va proposta con l'opposizione ex art. 170 T.U. spese di giustizia (da promuovere nei confronti del Ministero); pertanto il motivo non è proponibile direttamente dal cliente in Cassazione. Non si provvede alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 6, legge n. 247/2012

    Riferimento alla disciplina del patrocinio e regolazione delle tabelle e tariffe forensi; la Corte rileva che le tabelle servono da parametro orientativo e la loro applicazione è rimessa alla discrezionalità del giudice nella quantificazione entro minimi e massimi.

  • D.M. n. 55/2014

    Richiamato insieme al D.M. 140/2012 come quadro normativo delle tabelle di liquidazione: il giudice ha potere discrezionale nel fissare il compenso entro i parametri tabellari.

  • D.M. 140/2012

    Fornisce i criteri tabellari per la liquidazione dei compensi; la sentenza ribadisce che i parametri sono indicativi e non vincolanti al valore medio e che il giudice può motivare scostamenti.

  • D.M. 37/2018

    Citato come modifica intervenuta successivamente ai D.M. richiamati; la decisione si riferisce al regime anteriore alle modifiche del D.M. 37/2018.

  • art. 130 T.U. spese di giustizia (TUSG / TUGS)

    Applicato per la riduzione del 50% del compenso spettante all'avvocato in caso di patrocinio a spese dello Stato; la Corte conferma l'applicabilità della riduzione così motivata dal Tribunale.

  • art. 287 c.p.c.

    Utilizzato dal Tribunale per correggere il dispositivo della sentenza relativamente all'attribuzione delle spese in presenza di ammissione al gratuito patrocinio.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali rilevanti (diritto alle spese), nel contesto della censura sulla liquidazione.

  • art. 84 T.U. spese di giustizia

    Richiamato in relazione al trattamento economico spettante al difensore in caso di patrocinio a spese dello Stato: il professionista non può richiedere compensi al patrocinato ma ha diritto alle somme previste dalla normativa.

  • art. 134 T.U. spese di giustizia

    Norma sulla rivalsa dello Stato nei confronti del beneficiario del patrocinio quando lo Stato non recuperi le somme versate: la Corte usa la norma per spiegare l'interesse della parte ammessa al patrocinio a impugnare la liquidazione.

  • art. 136, comma secondo, T.U. spese di giustizia

    Riferimento alla revoca dell'ammissione e agli effetti restitutori che possono ricadere sul patrocinato; la Corte sottolinea che tale rischio giustifica l'interesse del patrocinato a impugnare alcune liquidazioni.

  • art. 86 d.P.R. n. 115/2002

    Norma che disciplina il diritto dello Stato di recuperare somme versate a titolo di patrocinio in caso di revoca: la Corte la usa per argomentare il regime restitutorio.

  • art. 170 T.U. spese di giustizia

    Norma processuale che disciplina l'opposizione avverso le liquidazioni dei compensi in favore dell'avvocato; la Corte precisa che l'impugnazione di tali ordinanze spetta al difensore mediante l'opposizione ex art. 170 nei confronti del Ministero e non direttamente in Cassazione da parte del cliente.

  • art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in ordine al contributo unificato aggiuntivo da versare dalla ricorrente se dovuto; la Corte si limita a darne atto.

Massime di principio

  • La quantificazione dei compensi e delle spese processuali, nei termini dei D.M. tabellari, è rimessa al potere discrezionale del giudice purché la liquidazione rimanga compresa tra i valori minimi e massimi ed eventuali scostamenti siano motivati.
  • L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può comportare la riduzione del compenso spettante all'avvocato (es. 50%) e la cessazione del rapporto di obbligo della parte verso il difensore, ma non priva la parte della qualità di parte processuale né del diritto di impugnare decisioni che incidono sulle spese.
  • La impugnazione della ordinanza di liquidazione del compenso spettante all'avvocato è rimessa al difensore mediante opposizione ex art. 170 T.U. spese di giustizia (nei confronti del Ministero) e non può essere sollevata direttamente in Cassazione dal cliente quando la procedura ordinamentale prevista non sia stata esperita.
  • Il patrocinato vittorioso mantiene un interesse a contestare la congruità della liquidazione delle spese, sia per possibili azioni di rivalsa dello Stato sia per il rischio di revoca dell'ammissione al patrocinio che determinerebbe obblighi restitutori.
  • In presenza di tabelle ministeriali ante modifiche, non esiste un vincolo a liquidare secondo i "valori medi" indicati; il giudice deve comunque evitare somme simboliche e motivare scostamenti significativi.

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