Cassazione Civile, Sentenza n. 34842/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva risarcimento danni per investimento da veicolo rimasto sconosciuto; dopo accoglimento in appello il Tribunale ha liquidato risarcimento e spese. La ricorrente impugna in Cassazione la liquidazione delle spese e dei compensi dell'avvocato: (1) contesta la mancata applicazione degli aumenti percentuali sui valori medi previsti dalle tabelle (fase di studio, istruttoria e decisione) nella determinazione delle spese di primo grado; (2) contesta la riduzione del 50% dei compensi per l'appello in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la mancata condanna della resistente al pagamento del compenso dell'avvocato antistatario.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è ritenuto infondato perché la liquidazione era basata sull'erroneo presupposto dell'ammissione al gratuito patrocinio per entrambi i gradi e, comunque, la quantificazione dei compensi rientra nell'ambito di discrezionalità del giudice entro i parametri tariffari (D.M. 140/2012 e D.M. 55/2014 nel testo anteriore al D.M. 37/2018). Il secondo motivo è inammissibile perché la impugnazione della ordinanza di liquidazione del compenso dell'avvocato è rimessa al difensore e, in Cassazione, va proposta con l'opposizione ex art. 170 T.U. spese di giustizia (da promuovere nei confronti del Ministero); pertanto il motivo non è proponibile direttamente dal cliente in Cassazione. Non si provvede alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 6, legge n. 247/2012
Riferimento alla disciplina del patrocinio e regolazione delle tabelle e tariffe forensi; la Corte rileva che le tabelle servono da parametro orientativo e la loro applicazione è rimessa alla discrezionalità del giudice nella quantificazione entro minimi e massimi.
Richiamato insieme al D.M. 140/2012 come quadro normativo delle tabelle di liquidazione: il giudice ha potere discrezionale nel fissare il compenso entro i parametri tabellari.
Fornisce i criteri tabellari per la liquidazione dei compensi; la sentenza ribadisce che i parametri sono indicativi e non vincolanti al valore medio e che il giudice può motivare scostamenti.
Citato come modifica intervenuta successivamente ai D.M. richiamati; la decisione si riferisce al regime anteriore alle modifiche del D.M. 37/2018.
art. 130 T.U. spese di giustizia (TUSG / TUGS)
Applicato per la riduzione del 50% del compenso spettante all'avvocato in caso di patrocinio a spese dello Stato; la Corte conferma l'applicabilità della riduzione così motivata dal Tribunale.
Utilizzato dal Tribunale per correggere il dispositivo della sentenza relativamente all'attribuzione delle spese in presenza di ammissione al gratuito patrocinio.
Richiamato tra le norme processuali rilevanti (diritto alle spese), nel contesto della censura sulla liquidazione.
art. 84 T.U. spese di giustizia
Richiamato in relazione al trattamento economico spettante al difensore in caso di patrocinio a spese dello Stato: il professionista non può richiedere compensi al patrocinato ma ha diritto alle somme previste dalla normativa.
art. 134 T.U. spese di giustizia
Norma sulla rivalsa dello Stato nei confronti del beneficiario del patrocinio quando lo Stato non recuperi le somme versate: la Corte usa la norma per spiegare l'interesse della parte ammessa al patrocinio a impugnare la liquidazione.
art. 136, comma secondo, T.U. spese di giustizia
Riferimento alla revoca dell'ammissione e agli effetti restitutori che possono ricadere sul patrocinato; la Corte sottolinea che tale rischio giustifica l'interesse del patrocinato a impugnare alcune liquidazioni.
Norma che disciplina il diritto dello Stato di recuperare somme versate a titolo di patrocinio in caso di revoca: la Corte la usa per argomentare il regime restitutorio.
art. 170 T.U. spese di giustizia
Norma processuale che disciplina l'opposizione avverso le liquidazioni dei compensi in favore dell'avvocato; la Corte precisa che l'impugnazione di tali ordinanze spetta al difensore mediante l'opposizione ex art. 170 nei confronti del Ministero e non direttamente in Cassazione da parte del cliente.
art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Richiamato in ordine al contributo unificato aggiuntivo da versare dalla ricorrente se dovuto; la Corte si limita a darne atto.
Massime di principio
- La quantificazione dei compensi e delle spese processuali, nei termini dei D.M. tabellari, è rimessa al potere discrezionale del giudice purché la liquidazione rimanga compresa tra i valori minimi e massimi ed eventuali scostamenti siano motivati.
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può comportare la riduzione del compenso spettante all'avvocato (es. 50%) e la cessazione del rapporto di obbligo della parte verso il difensore, ma non priva la parte della qualità di parte processuale né del diritto di impugnare decisioni che incidono sulle spese.
- La impugnazione della ordinanza di liquidazione del compenso spettante all'avvocato è rimessa al difensore mediante opposizione ex art. 170 T.U. spese di giustizia (nei confronti del Ministero) e non può essere sollevata direttamente in Cassazione dal cliente quando la procedura ordinamentale prevista non sia stata esperita.
- Il patrocinato vittorioso mantiene un interesse a contestare la congruità della liquidazione delle spese, sia per possibili azioni di rivalsa dello Stato sia per il rischio di revoca dell'ammissione al patrocinio che determinerebbe obblighi restitutori.
- In presenza di tabelle ministeriali ante modifiche, non esiste un vincolo a liquidare secondo i "valori medi" indicati; il giudice deve comunque evitare somme simboliche e motivare scostamenti significativi.
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