Cassazione Civile, Ordinanza n. 05224/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di un aerogeneratore censito in categoria D/1. La società aveva presentato DOCFA proponendo una forte riduzione della rendita, escludendo dalla stima la struttura dell'aerogeneratore (torre, navicella e rotore) in applicazione della disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2016 sugli "imbullonati". L'Agenzia aveva invece rettificato la proposta, includendo nella rendita anche la torre in acciaio e determinando una rendita molto più elevata. Dopo un primo contenzioso e una precedente cassazione con rinvio, la CTR in sede di rinvio aveva ritenuto che torre, navicella e rotore costituissero un unicum impiantistico funzionale al processo produttivo di energia elettrica e aveva rideterminato la rendita in misura prossima a quella proposta dalla contribuente. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) motivazione apparente e violazione delle regole sul giudizio di rinvio, sostenendo che la CTR avesse aderito acriticamente ai pareri tecnici senza un'autonoma valutazione sulla natura della torre e senza rispettare i principi fissati dalla cassazione; 2) omessa pronuncia sui criteri di determinazione del valore di suolo e altre componenti residue dopo l'esclusione della torre; 3) violazione delle norme sulla stima catastale, lamentando che la CTR non avesse correttamente applicato il criterio del costo di ricostruzione e avesse illegittimamente rideterminato il valore fondiario delle componenti immobiliari residue.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che la sentenza della CTR fosse adeguatamente motivata, non meramente apparente, perché spiegava in modo comprensibile perché la torre dell'aerogeneratore dovesse essere considerata parte inscindibile dell'unicum impiantistico e dunque esclusa dalla rendita dal 1 gennaio 2016. Ha escluso la violazione dell'art. 384 c.p.c. e ha osservato che le censure dell'Agenzia miravano in realtà a contestare il merito della valutazione della CTR sulla quantificazione della rendita. Ha inoltre negato l'omessa pronuncia, rilevando che la decisione della CTR implicava necessariamente il rigetto delle tesi dell'Ufficio sui costi tecnici e sugli ulteriori elementi di stima, e ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, che impone di considerare solo suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna dell'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
La sentenza afferma che la motivazione è sufficiente se espone concisamente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, senza dover esaminare ogni singolo argomento difensivo.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per valutare il requisito del contenuto motivazionale della sentenza.
artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati per il profilo del contenuto della motivazione nel processo tributario.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte ribadisce i limiti del giudizio di rinvio: il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato, ma la censura dell'Ufficio in realtà mirava a contestare una rivalutazione di merito.
L'omessa pronuncia sussiste solo se manca del tutto una decisione su un capo autonomamente apprezzabile; non basta il mancato esame esplicito di singole argomentazioni.
art. 10 del r.d.l. n. 652/1939
Richiamato dall'Agenzia come base della disciplina catastale delle unità immobiliari speciali e particolari.
art. 28, comma 2, del d.P.R. n. 1142/1949
Richiamato dall'Agenzia a sostegno del criterio del costo di ricostruzione nella stima catastale.
Richiamato dall'Agenzia nel quadro della normativa catastale applicabile.
Richiamato dall'Agenzia nel quadro della procedura DOCFA e della rettifica catastale.
“A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento”
La norma esclude dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; per l'aerogeneratore la torre è stata considerata parte del macchinario e quindi non computabile nella rendita dal 1 gennaio 2016.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la motivazione è apparente solo quando non consente di percepire le ragioni della decisione; non è sufficiente il semplice dissenso sulla valutazione delle prove o sulla scelta degli argomenti ritenuti decisivi dal giudice di merito.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente tutte le deduzioni e prove delle parti: è sufficiente una motivazione concisa ma logicamente adeguata sui punti decisivi della controversia.
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se manca totalmente la decisione su un capo autonomamente apprezzabile; non ricorre quando la decisione adottata implica necessariamente il rigetto della censura o della questione proposta.
- Nel giudizio di rinvio, la violazione dell'art. 384 c.p.c. si configura solo quando il giudice si discosti dal principio di diritto enunciato dalla cassazione; non quando la parte contesti, in realtà, l'apprezzamento di merito compiuto nel rispetto delle indicazioni ricevute.
- Ai fini della rendita catastale degli immobili speciali e particolari, dopo la riforma del 2016, occorre distinguere tra costruzioni ed elementi strutturalmente connessi da un lato, e macchinari/impianti funzionali al processo produttivo dall'altro, escludendo questi ultimi dalla stima.
- Quando un componente dell'impianto è essenziale e inscindibilmente integrato nel processo produttivo, la sua qualificazione catastale deve essere valutata in concreto alla luce della funzione svolta, non solo delle sue caratteristiche strutturali o statiche.
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