Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/05/2015 n. 9348 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato gli avvisi di accertamento IVA e IRPEF relativi agli anni 1998 e 1999, con cui erano stati determinati maggiori ricavi, imponibili e rimanenze finali. L'Amministrazione aveva utilizzato le annotazioni contenute in agende rinvenute presso l'abitazione del contribuente, riportanti cantieri, commesse e ore lavorate, oltre a tabelle tariffarie e maggiorazioni per spese generali e utile d'impresa. Il ricorrente sosteneva che le ore annotate servissero solo a ripartire gli utili tra i familiari, che i lavori fossero remunerati a forfait o a misura e che non vi fosse prova né del pagamento orario della manodopera né dei maggiori ricavi. Contestava inoltre il calcolo delle rimanenze finali e deduceva violazioni delle norme sulle presunzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, principalmente per la mancata formulazione del momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., per difetto di autosufficienza, per richieste di nuova valutazione dei fatti e perché alcune censure non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il terzo motivo, relativo alla valutazione delle rimanenze finali, è stato rigettato: per le opere ultrannuali le rimanenze possono essere determinate secondo il criterio della percentuale di completamento, anche utilizzando il rapporto tra ore lavorate e ore complessivamente necessarie. La Corte ha inoltre escluso l'esistenza di un generale divieto di presunzioni a catena. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 9.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    indicazione riassuntiva e sintetica

    Nel regime processuale applicabile, i motivi di ricorso per cassazione fondati su vizi di motivazione dovevano contenere una sintesi specifica delle ragioni per cui la motivazione sarebbe stata insufficiente o inidonea. La mancanza di tale requisito comporta l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Corte distingue tra denuncia di violazione o falsa applicazione di legge e denuncia di vizio motivazionale. Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove già esaminate dal giudice di merito.

  • Artt. 59 e 60 TUIR, nel testo applicabile ratione temporis, oggi artt. 92 e 93 TUIR

    Le rimanenze relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale devono essere valutate sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati, secondo la competenza economica e, in concreto, anche mediante il metodo della percentuale di completamento.

  • Art. 75 TUIR, nel testo applicabile ratione temporis

    La determinazione del reddito deve rispettare il principio di competenza, imputando all'esercizio la quota di ricavi e componenti economiche riferibile alle opere eseguite nel periodo.

  • Art. 2426, n. 11, c.c.

    i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza

    Per i lavori in corso su ordinazione è ammessa la rilevazione dei corrispettivi maturati in relazione allo stato di avanzamento dell'opera, purché determinati con ragionevole certezza.

  • Art. 2423-bis, n. 1, c.c.

    La valutazione delle opere in corso deve essere effettuata secondo prudenza, coordinando tale criterio con la rilevazione dei corrispettivi maturati.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    L'accertamento induttivo o analitico-induttivo può fondarsi su elementi extracontabili e presunzioni gravi, precise e concordanti quando la contabilità risulti inattendibile o irregolare.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    In materia IVA, l'Amministrazione può rettificare le dichiarazioni sulla base di dati, informazioni e presunzioni idonee a dimostrare l'esistenza di operazioni o ricavi non dichiarati.

  • Principio del superamento del divieto di doppie presunzioni

    Non esiste un divieto generale di presunzioni di secondo grado o a catena. Un fatto accertato mediante una presunzione può costituire il fatto noto per una successiva inferenza presuntiva, purché anche quest'ultima sia adeguatamente fondata.

Massime di principio

  • Agende, appunti e altra documentazione extracontabile proveniente dallo stesso contribuente possono costituire elementi probatori rilevanti, soprattutto se coerenti con irregolarità della contabilità ufficiale e idonei a evidenziare ricavi non dichiarati.
  • Il giudice tributario può utilizzare le ore lavorate come parametro indiretto per stimare la reale consistenza dell'attività e verificare l'antieconomicità dei ricavi dichiarati, anche quando i contratti prevedono compensi a corpo o a misura.
  • Per le opere ultrannuali, le rimanenze finali non rappresentano necessariamente soltanto costi sospesi: possono comprendere la quota di corrispettivi e utili maturata in base allo stato di avanzamento dei lavori.
  • Il metodo della percentuale di completamento è generalmente compatibile con la disciplina fiscale delle opere ultrannuali; il rapporto tra ore lavorate e ore complessive previste può essere utilizzato come criterio empirico di determinazione dello stato di avanzamento.
  • Per contestare efficacemente un accertamento presuntivo non basta negare il significato attribuito dall'Amministrazione agli elementi raccolti: occorre produrre una prova contraria documentata e dimostrare concretamente l'inattendibilità dei calcoli.
  • Nel ricorso per cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito, delle agende, dei contratti o dei calcoli contabili; è necessario individuare uno specifico errore di diritto o un vizio motivazionale ammissibile.
  • I motivi di ricorso devono rispettare rigorosamente i requisiti formali applicabili ratione temporis, inclusi quesiti o sintesi richiesti dalla legge; la loro omissione può comportare l'inammissibilità indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle contestazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.