Sentenza del 08/05/2015 n. 9348 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato gli avvisi di accertamento IVA e IRPEF relativi agli anni 1998 e 1999, con cui erano stati determinati maggiori ricavi, imponibili e rimanenze finali. L'Amministrazione aveva utilizzato le annotazioni contenute in agende rinvenute presso l'abitazione del contribuente, riportanti cantieri, commesse e ore lavorate, oltre a tabelle tariffarie e maggiorazioni per spese generali e utile d'impresa. Il ricorrente sosteneva che le ore annotate servissero solo a ripartire gli utili tra i familiari, che i lavori fossero remunerati a forfait o a misura e che non vi fosse prova né del pagamento orario della manodopera né dei maggiori ricavi. Contestava inoltre il calcolo delle rimanenze finali e deduceva violazioni delle norme sulle presunzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, principalmente per la mancata formulazione del momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., per difetto di autosufficienza, per richieste di nuova valutazione dei fatti e perché alcune censure non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il terzo motivo, relativo alla valutazione delle rimanenze finali, è stato rigettato: per le opere ultrannuali le rimanenze possono essere determinate secondo il criterio della percentuale di completamento, anche utilizzando il rapporto tra ore lavorate e ore complessivamente necessarie. La Corte ha inoltre escluso l'esistenza di un generale divieto di presunzioni a catena. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 9.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
indicazione riassuntiva e sintetica
Nel regime processuale applicabile, i motivi di ricorso per cassazione fondati su vizi di motivazione dovevano contenere una sintesi specifica delle ragioni per cui la motivazione sarebbe stata insufficiente o inidonea. La mancanza di tale requisito comporta l'inammissibilità del motivo.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte distingue tra denuncia di violazione o falsa applicazione di legge e denuncia di vizio motivazionale. Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove già esaminate dal giudice di merito.
Artt. 59 e 60 TUIR, nel testo applicabile ratione temporis, oggi artt. 92 e 93 TUIR
Le rimanenze relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale devono essere valutate sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati, secondo la competenza economica e, in concreto, anche mediante il metodo della percentuale di completamento.
Art. 75 TUIR, nel testo applicabile ratione temporis
La determinazione del reddito deve rispettare il principio di competenza, imputando all'esercizio la quota di ricavi e componenti economiche riferibile alle opere eseguite nel periodo.
i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza
Per i lavori in corso su ordinazione è ammessa la rilevazione dei corrispettivi maturati in relazione allo stato di avanzamento dell'opera, purché determinati con ragionevole certezza.
La valutazione delle opere in corso deve essere effettuata secondo prudenza, coordinando tale criterio con la rilevazione dei corrispettivi maturati.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
L'accertamento induttivo o analitico-induttivo può fondarsi su elementi extracontabili e presunzioni gravi, precise e concordanti quando la contabilità risulti inattendibile o irregolare.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
In materia IVA, l'Amministrazione può rettificare le dichiarazioni sulla base di dati, informazioni e presunzioni idonee a dimostrare l'esistenza di operazioni o ricavi non dichiarati.
Principio del superamento del divieto di doppie presunzioni
Non esiste un divieto generale di presunzioni di secondo grado o a catena. Un fatto accertato mediante una presunzione può costituire il fatto noto per una successiva inferenza presuntiva, purché anche quest'ultima sia adeguatamente fondata.
Massime di principio
- Agende, appunti e altra documentazione extracontabile proveniente dallo stesso contribuente possono costituire elementi probatori rilevanti, soprattutto se coerenti con irregolarità della contabilità ufficiale e idonei a evidenziare ricavi non dichiarati.
- Il giudice tributario può utilizzare le ore lavorate come parametro indiretto per stimare la reale consistenza dell'attività e verificare l'antieconomicità dei ricavi dichiarati, anche quando i contratti prevedono compensi a corpo o a misura.
- Per le opere ultrannuali, le rimanenze finali non rappresentano necessariamente soltanto costi sospesi: possono comprendere la quota di corrispettivi e utili maturata in base allo stato di avanzamento dei lavori.
- Il metodo della percentuale di completamento è generalmente compatibile con la disciplina fiscale delle opere ultrannuali; il rapporto tra ore lavorate e ore complessive previste può essere utilizzato come criterio empirico di determinazione dello stato di avanzamento.
- Per contestare efficacemente un accertamento presuntivo non basta negare il significato attribuito dall'Amministrazione agli elementi raccolti: occorre produrre una prova contraria documentata e dimostrare concretamente l'inattendibilità dei calcoli.
- Nel ricorso per cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito, delle agende, dei contratti o dei calcoli contabili; è necessario individuare uno specifico errore di diritto o un vizio motivazionale ammissibile.
- I motivi di ricorso devono rispettare rigorosamente i requisiti formali applicabili ratione temporis, inclusi quesiti o sintesi richiesti dalla legge; la loro omissione può comportare l'inammissibilità indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle contestazioni.
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