Sentenza del 08/05/2015 n. 837 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Evasione ed elusione - Accertamento fondato su movimentazioni bancarie non giustificate e spese effettuate con carte di credito intestate a società partecipate ma non inerenti - Legittimità dell'accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento è stato ritenuto legittimo. In applicazione dell'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le movimentazioni bancarie possono fondare la presunzione di maggiori ricavi o compensi, salvo prova contraria del contribuente. Poiché tale prova non è stata fornita, è rimasta ferma la riferibilità delle movimentazioni a operazioni imponibili.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'accertamento traeva origine dall'esame delle movimentazioni bancarie non giustificate e delle spese effettuate mediante carte di credito intestate a società partecipate, ma ritenute non inerenti all'attività delle società. Il contribuente contestava la legittimità della ripresa fiscale, ma non forniva una dimostrazione adeguata dell'estraneità di tali movimentazioni a operazioni imponibili.
Norme richiamate
Art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il contribuente è onerato, con inversione dell'onere della prova, della dimostrazione che gli elementi desumibili dalle movimentazioni non sono riferibili ad operazioni imponibili.
Le movimentazioni bancarie non giustificate possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria come base dell'accertamento. Spetta al contribuente dimostrare analiticamente che ciascun movimento non costituisce un ricavo, compenso o altra operazione imponibile.
Massime di principio
- In presenza di un accertamento basato su movimentazioni bancarie, il contribuente deve fornire una prova concreta, specifica e documentata dell'origine non imponibile delle somme.
- Non è sufficiente contestare genericamente la ricostruzione dell'Amministrazione finanziaria: occorre spiegare singolarmente i movimenti, indicando causale, soggetti coinvolti e documentazione di supporto.
- Le spese sostenute con carte di credito intestate a società partecipate possono essere contestate se non risultano inerenti all'attività societaria o adeguatamente giustificate.
- L'assenza di documentazione idonea a dimostrare l'estraneità delle movimentazioni all'attività imponibile può rendere legittimo l'accertamento e la conseguente ripresa a tassazione.
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