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Sentenza

Sentenza del 08/05/2015 n. 35 - Corte di Giustizia CEE

Agricoltura - Prodotti agricoli ed alimentari - Tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine - Ambito di applicazione ratione materiae - Protezione nel territorio nazionale - Insussistenza di registrazione comunitaria - Conseguenze - Protezione delle denominazioni concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare fra le loro caratteristiche e la loro origine geografica - Presupposti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'uso della denominazione geografica "Salame Felino" per un prodotto fabbricato fuori dalla provincia di Parma, in Lombardia, in assenza di una registrazione comunitaria come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. I ricorrenti sostenevano che il regolamento n. 2081/92 impedisse qualsiasi tutela esclusiva nazionale della denominazione non registrata. La Corte doveva stabilire se una denominazione geografica non registrata potesse beneficiare della protezione prevista dal regolamento europeo o, eventualmente, di una disciplina nazionale contro la concorrenza sleale.

La decisione

La Corte ha stabilito che il regolamento n. 2081/92 non attribuisce alcuna protezione comunitaria alle denominazioni geografiche prive di registrazione. Una tutela nazionale è tuttavia possibile per denominazioni che indicano soltanto la provenienza geografica del prodotto, senza garantire uno specifico legame tra le caratteristiche qualitative del prodotto e il territorio. Tale tutela è valida solo se non compromette gli obiettivi del regolamento europeo e non viola la libera circolazione delle merci prevista dall'articolo 28 CE; spetta al giudice nazionale verificare tali condizioni. L'associazione dei produttori non poteva quindi invocare il regolamento europeo per rivendicare un diritto esclusivo sull'intero territorio dell'Unione. La Corte non ha deciso definitivamente la controversia nazionale, rimettendo al giudice italiano la verifica della compatibilità della disciplina nazionale applicata.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2081/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 535/97

    La protezione comunitaria delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari è ottenuta conformemente al presente regolamento.

    La protezione europea delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche richiede la registrazione comunitaria. Una denominazione non registrata non beneficia automaticamente della tutela prevista dal regolamento.

  • Articolo 2 del regolamento n. 2081/92

    Il campo d'applicazione del presente regolamento si limita ai prodotti agricoli e alimentari in ordine ai quali esiste un nesso fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica.

    Il sistema europeo riguarda esclusivamente le denominazioni collegate a caratteristiche, qualità o reputazione riconducibili all'origine geografica. Le semplici indicazioni di provenienza, prive di tale nesso qualificato, restano fuori dall'ambito del regolamento.

  • Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 2081/92

    Le denominazioni registrate sono tutelate contro qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto, usurpazione, imitazione o evocazione.

    La tutela contro l'uso commerciale, l'imitazione e l'inganno è riservata alle denominazioni registrate a livello comunitario.

  • Articolo 31 del decreto legislativo n. 198/1996

    Costituisce atto di concorrenza sleale, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l'uso di indicazioni geografiche (...) che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo d'origine.

    La disciplina nazionale può offrire una tutela contro l'uso ingannevole di indicazioni geografiche non registrate, purché tale tutela riguardi la veridicità della provenienza e non attribuisca impropriamente una garanzia di qualità legata al territorio.

  • Articolo 28 CE, oggi articolo 34 TFUE

    Divieto delle restrizioni quantitative all'importazione e di qualsiasi misura di effetto equivalente.

    Una disciplina nazionale sulle denominazioni geografiche può ostacolare la commercializzazione di prodotti importati e costituire una misura di effetto equivalente. È ammissibile solo se non discriminatoria, idonea, proporzionata e giustificata da esigenze imperative come la tutela dei consumatori o della concorrenza leale.

Massime di principio

  • Una denominazione geografica non registrata secondo il sistema europeo non gode della protezione automatica prevista per DOP o IGP e non consente, da sola, di rivendicare un'esclusiva valida in tutta l'Unione.
  • La tutela nazionale può sopravvivere solo fuori dall'ambito specifico della disciplina europea, in particolare quando protegge la semplice provenienza geografica o impedisce pratiche ingannevoli, senza garantire che il prodotto possieda qualità speciali dovute al territorio.
  • Prima di applicare una protezione nazionale occorre verificare che essa non eluda il sistema europeo di registrazione e non attribuisca una protezione sostanzialmente equivalente a una DOP o IGP non registrata.
  • Le norme nazionali devono rispettare la libera circolazione delle merci: non possono favorire ingiustificatamente i produttori nazionali o impedire la vendita di prodotti provenienti da altri Stati membri.
  • In caso di contestazione, il giudice nazionale deve accertare concretamente la natura della denominazione, l'effettivo legame tra prodotto e territorio, il rischio di inganno per i consumatori e la proporzionalità della tutela richiesta.

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