Sentenza del 08/05/2015 n. 450 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO - Accordo di ristrutturazione debiti -Assoggettato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti avevano impugnato gli avvisi di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento integrativo dell'imposta di registro in misura proporzionale, ritenendo invece dovuta soltanto l'imposta fissa già versata. Sostenevano che l'atto da tassare fosse esclusivamente il decreto giudiziale di omologazione, soggetto a imposta fissa, e non gli accordi patrimoniali sottostanti. L'Agenzia sosteneva, invece, che l'accordo, una volta omologato, producesse effetti patrimoniali e comprendesse la costituzione di garanzie personali e reali, da assoggettare a imposta proporzionale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che il decreto di omologazione contenesse, oltre alle disposizioni tipiche della ristrutturazione dei debiti soggette a imposta fissa, disposizioni patrimoniali relative alla costituzione di una fideiussione e di un pegno da parte di soggetti diversi dalla società debitrice. Tali garanzie devono essere registrate con imposta proporzionale ai sensi dell'art. 6 della tariffa allegata al TUR. Il ricorso dei contribuenti è stato quindi respinto, con condanna degli stessi al pagamento di 2.400 euro di spese del grado, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 182-bis della legge fallimentare
Accordi di ristrutturazione dei debiti
Il procedimento comprende un accordo negoziale tra debitore e creditori e un successivo decreto giudiziale di omologazione. Le disposizioni patrimoniali e le garanzie contenute nell'accordo, una volta divenute efficaci tramite l'omologazione, possono essere autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta di registro.
Art. 6 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 (TUR)
Atti di costituzione di garanzie reali o personali
La costituzione di garanzie reali, come il pegno, o personali, come la fideiussione, è soggetta a imposta di registro in misura proporzionale, anche quando inserita nell'ambito di un accordo di ristrutturazione omologato.
Art. 8 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 (TUR)
Imposta di registro sugli atti giudiziari
Il provvedimento giudiziario non è necessariamente soggetto sempre a imposta fissa: quando produce direttamente effetti obbligatori o patrimoniali, può essere assoggettato all'imposta proporzionale prevista per tali effetti.
Cassazione civile, Sezione Tributaria, n. 5474 del 29 febbraio 2008
La sentenza di omologazione del concordato preventivo con garanzia è soggetta ... all'imposta proporzionale ... e non a quella fissa ...
L'omologazione di una procedura concorsuale con garanzie non costituisce un mero controllo giudiziale di un accordo privato, ma può essere l'atto conclusivo produttivo di obbligazioni patrimoniali. Per questo l'imposta proporzionale può essere dovuta sulle garanzie e sugli effetti economici prodotti.
Massime di principio
- Nei procedimenti di ristrutturazione dei debiti occorre distinguere tra le disposizioni meramente procedurali o tipiche della ristrutturazione, normalmente soggette a imposta fissa, e le disposizioni patrimoniali autonomamente individuabili.
- La presenza di una fideiussione, di un pegno o di altre garanzie può comportare l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale, anche se tali garanzie sono contenute o richiamate in un accordo omologato dal tribunale.
- L'omologazione giudiziale può rendere efficaci e fiscalmente rilevanti gli obblighi patrimoniali previsti dall'accordo; pertanto non è sempre corretto tassare esclusivamente il decreto con imposta fissa.
- Per determinare l'imposta occorre esaminare il contenuto concreto dell'accordo e del decreto, individuando ciascun effetto patrimoniale prodotto e applicando la disciplina propria dell'atto o della garanzia.
- Il principio è estensibile, con le necessarie verifiche, ad altre procedure concorsuali in cui il provvedimento giudiziale produca direttamente obbligazioni economiche o costituisca garanzie.
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