Sentenza del 08/05/2015 n. 836 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Determinazione dell'imposta - Royalties pagate a società con sede in Stati membri UE - Esenzione dalla ritenuta del 30% per le royalties fino al 5% e indeducibilità del costo per la parte eccedente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che l'esenzione dalla ritenuta prevista per le royalties corrisposte a società residenti nell'Unione Europea opera solo entro il limite del 5% del valore normale. La parte eccedente non beneficia dell'esenzione e, ai sensi dell'art. 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986, non è deducibile nella determinazione del reddito d'impresa. Ne consegue la conferma della legittimità del recupero fiscale concernente l'eccedenza.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale delle royalties corrisposte a società residenti in altri Stati membri dell'Unione Europea. La società ricorrente contestava l'applicazione della ritenuta alla fonte e/o l'indeducibilità della parte di royalties eccedente il limite del 5% del valore normale. La disciplina prevede, in via generale, una ritenuta del 30% sulle royalties pagate a soggetti esteri, ma riconosce l'esenzione per i pagamenti effettuati a società UE, limitandola tuttavia all'importo qualificabile come valore normale. Tale valore è stato individuato, secondo la circolare n. 32/9/2267 del 22 settembre 1980, nella misura del 5%.
Norme richiamate
Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
le royalties corrisposte a soggetti stranieri siano sottoposte ad una ritenuta del 30% sul loro ammontare
Stabilisce la regola generale della ritenuta alla fonte del 30% sulle royalties pagate a soggetti esteri.
Art. 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
prevede l'esenzione della ritenuta alla fonte
Introduce l'esenzione dalla ritenuta per le royalties corrisposte a società residenti in Stati membri dell'Unione Europea, subordinandola alle condizioni previste dalla norma.
Art. 26-quater, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
il beneficio sia concesso solo fino al "valore normale" delle royalties
Limita l'esenzione all'importo corrispondente al valore normale delle royalties, per impedire fenomeni abusivi o trasferimenti di utili non giustificati.
Circolare n. 32/9/2267 del 22 settembre 1980
Individua nel 5% il parametro di riferimento utilizzabile per determinare il valore normale delle royalties ai fini della disciplina in esame.
Art. 110, comma 7, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
l'eccedenza, rispetto al "valore normale", non è deducibile ai fini della determinazione del reddito
Rende fiscalmente indeducibile la parte del costo per royalties che eccede il valore normale determinato secondo i criteri applicabili.
Massime di principio
- L'esenzione dalla ritenuta prevista per royalties pagate a società UE non è illimitata: opera soltanto entro il valore normale del compenso.
- Quando il corrispettivo supera il valore normale fiscalmente riconosciuto, la parte eccedente può essere assoggettata a recupero fiscale e considerata indeducibile.
- Per sostenere la deducibilità integrale delle royalties è necessario documentare la congruità economica del compenso, la reale prestazione ricevuta e l'assenza di finalità elusive o di trasferimento artificiale di utili.
- La residenza del beneficiario in uno Stato membro UE, da sola, non garantisce l'esenzione integrale dalla ritenuta né la deducibilità integrale del costo.
- In situazioni analoghe occorre distinguere due profili: l'applicazione della ritenuta alla fonte sul pagamento e la deducibilità del costo ai fini del reddito d'impresa; entrambi possono essere limitati alla quota corrispondente al valore normale.
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