Cassazione Civile, Ordinanza n. 33549/2021 del 11/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione immobiliare iniziata da un creditore sulla base di un titolo esecutivo stragiudiziale, con pignoramento di immobili di proprietà del debitore e intervento nel processo esecutivo di altro creditore ipotecario. Il debitore propose opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; il tribunale l'accolse solo in parte, determinando l'importo dovuto e dichiarando illegittima la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi nei contratti di conto corrente richiamati nell'esecuzione, rigettando il resto. In appello la sentenza fu in parte riformata, ma la Corte di cassazione, con precedente ordinanza, cassò senza rinvio la decisione di secondo grado perché l'appello non era proponibile contro quella sentenza di primo grado. Nel presente ricorso il debitore ha proposto tre motivi: 1) nullità del titolo esecutivo per mancanza di sottoscrizione del contratto di mutuo, con richiamo agli artt. 117 TUB e 23 TUF; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1283 c.c., nonché omessa pronuncia, nullità della motivazione e omesso esame di fatti decisivi in tema di capitalizzazione degli interessi; 3) ulteriori censure analoghe, riferite anche all'art. 6 dell'allegato B del contratto di mutuo. La Corte però ha esaminato prioritariamente l'ammissibilità del ricorso e l'ha esclusa perché la sentenza di primo grado era ormai passata in giudicato, essendo stato cassato senza rinvio il grado di appello per l'improponibilità dell'appello e risultando comunque tardivo il ricorso per cassazione rispetto alla pubblicazione della decisione del tribunale. È stata anche dichiarata inammissibile l'intervento del successore a titolo particolare nel giudizio di legittimità e rilevata la nullità della costituzione del controricorrente per difetto di coincidenza tra il soggetto indicato e quello che aveva conferito la procura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la sentenza di primo grado oggetto di impugnazione fosse già passata in giudicato a seguito della precedente cassazione senza rinvio della sentenza d'appello per improponibilità dell'appello; inoltre, il ricorso sarebbe stato comunque tardivo rispetto al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. La Corte ha anche dichiarato inammissibile l'intervento del successore a titolo particolare nel giudizio di legittimità e ha rilevato l'irregolarità/nullità della costituzione del controricorrente, con conseguente statuizione di nulla sulle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
indica il rimedio dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore esecutato
richiamato nel primo motivo come norma la cui violazione sarebbe derivata dalla mancanza di sottoscrizione del contratto di mutuo
richiamato nel primo motivo come parametro di validità formale del contratto
richiamato nei motivi relativi alla pretesa omessa pronuncia o extrapetizione
richiamato con riferimento alla dedotta illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi
richiamato quale norma sui motivi di ricorso per cassazione
consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o il processo non poteva proseguire nel grado successivo
richiamato in tema di intervento del successore a titolo particolare nel giudizio di legittimità, ritenuto inammissibile
art. 111 Cost.
richiamato per affermare che, nella disciplina applicabile ratione temporis, era proponibile solo il ricorso straordinario e non l'appello
richiamato quale disciplina allora vigente che escludeva l'appello contro la sentenza resa in opposizione all'esecuzione
utilizzato per affermare la tardività del ricorso per cassazione
richiamati per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può proporre tempestivamente impugnazione, ma non può intervenire nel giudizio di cassazione in assenza di una espressa previsione normativa che gli attribuisca tale facoltà in quella fase processuale.
- Quando una decisione di merito è già passata in giudicato, il ricorso per cassazione avverso di essa è inammissibile; la precedente cassazione senza rinvio della sentenza di appello per improponibilità dell'impugnazione non riapre né rimette in termini per proporre un nuovo ricorso contro la sentenza di primo grado.
- La cassazione senza rinvio della sentenza di appello per improponibilità dell'appello non comporta, di per sé, la reviviscenza impugnabile della sentenza di primo grado né consente di eludere il decorso del termine lungo per il ricorso per cassazione.
- La costituzione in giudizio della parte controricorrente è nulla quando vi è insanabile difformità tra il soggetto indicato come rappresentante processuale e il soggetto che risulta aver conferito la procura ad litem al difensore.
- In sede di legittimità, l'inammissibilità dell'impugnazione comporta il rilievo dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
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