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Sentenza

Sentenza n. 5962/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - del provvedimento della Prefettura di Roma-Sportello Unico Immigrazione del -OMISSIS-, notificato a mezzo e-mail in data 24.11.2022, con il quale veniva decretato il rifiuto della domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 comma 1, D.L. 34/2020, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202300952

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio fondato sulla ritenuta insussistenza dell’irregolarità del rapporto di lavoro e sul carattere elusivo della condotta. La Prefettura aveva rilevato che, alla data di entrata in vigore della disciplina sull’emersione, tra le medesime parti esisteva già un rapporto di lavoro regolare, cessato poco dopo; che il contributo forfettario era stato versato e la domanda presentata a breve distanza dalla cessazione; e che la domanda riguardava le stesse mansioni di collaboratrice familiare. L’amministrazione aveva inoltre ritenuto che la lavoratrice fosse regolare sul territorio nazionale al momento della domanda, valorizzando il fatto che la rinuncia alla richiesta di protezione internazionale era stata formalizzata soltanto successivamente. La ricorrente ha dedotto l’erronea interpretazione dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, sostenendo che al momento della domanda versava invece in condizione di irregolarità quanto al soggiorno. In particolare, la domanda di protezione internazionale era stata respinta l’8 gennaio 2020, mentre il rapporto di lavoro era proseguito sino al 22 giugno 2020; il permesso provvisorio di soggiorno era stato rilasciato esclusivamente durante la pendenza della domanda di asilo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto erroneo il presupposto fattuale e giuridico secondo cui, alla data della domanda di emersione del 14 luglio 2020, la lavoratrice fosse regolare ai fini del soggiorno. La domanda di protezione internazionale era stata respinta già l’8 gennaio 2020; da tale momento era venuto meno il titolo che legittimava la permanenza sul territorio nazionale, poiché il permesso provvisorio era collegato alla pendenza della richiesta di asilo. La successiva rinuncia formalizzata il 30 novembre 2021 era quindi irrilevante. Poiché il rapporto di lavoro, instaurato durante la validità del permesso provvisorio, era proseguito dopo il rigetto della domanda di protezione ed era cessato il 22 giugno 2020, esso era divenuto irregolare per un periodo antecedente alla domanda di emersione. Il giudice ha ritenuto altresì inconferente la ricostruzione prefettizia del carattere elusivo della condotta, fondata sulla pretesa regolarità del rapporto, e ha ravvisato un deficit istruttorio e motivazionale, nonché l’erroneità del presupposto del diniego. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

    La disciplina dell’emersione presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro irregolare; la verifica deve essere compiuta con riferimento alla situazione effettiva esistente al momento della presentazione dell’istanza.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 142/2015

    Il permesso di soggiorno provvisorio rilasciato al richiedente asilo legittima la permanenza durante la pendenza della domanda di protezione internazionale; il rigetto della domanda determina il venir meno di tale titolo.

  • art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998

    Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

    La prosecuzione del rapporto di lavoro dopo il venir meno del titolo di soggiorno configura l’impiego di un lavoratore straniero irregolare e rende il rapporto rilevante ai fini dell’emersione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Ai fini della domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, la sussistenza dell’irregolarità deve essere valutata con riferimento alla situazione concreta esistente al momento della presentazione dell’istanza, senza attribuire rilievo decisivo a fatti successivi e non pertinenti.
  • Il permesso di soggiorno provvisorio rilasciato in pendenza della domanda di protezione internazionale legittima il soggiorno soltanto durante la pendenza della procedura; il rigetto della domanda fa venir meno il titolo di soggiorno, anche se la rinuncia alla richiesta di protezione viene formalizzata successivamente.
  • La prosecuzione del rapporto di lavoro dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale può determinare la sopravvenuta irregolarità del rapporto, quando il lavoratore non disponga più di un titolo valido per soggiornare e lavorare in Italia.
  • È illegittimo il diniego di emersione fondato sulla ritenuta regolarità del lavoratore o del rapporto quando gli atti dimostrano che il titolo provvisorio di soggiorno era già cessato prima della presentazione dell’istanza; il provvedimento è viziato per erroneità del presupposto, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

Testo integrale

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