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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01382/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, rilevando d'ufficio l'originaria inammissibilità della domanda proposta in primo grado per l'uso di un rito non pertinente. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, valorizzando come ragione eccezionale il rilievo officioso dell'inammissibilità. È stato anche disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il professionista aveva chiesto, con ricorso ex artt. 702-bis c.p.c. e 14 d.lgs. 150/2011, l'accertamento della prededucibilità di un credito di euro 192.678, oltre accessori, già riconosciuto nell'an e collocato con privilegio ex art. 2571-bis c.c., vantato nei confronti della propria ex cliente ammessa a concordato preventivo. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo che la questione attenesse alla graduazione dei crediti nella procedura concorsuale e dovesse essere dedotta solo con reclamo al piano di riparto; aveva inoltre osservato che il precedente reclamo del professionista era stato dichiarato inammissibile e non era stato impugnato ai sensi dell'art. 26 l. fall. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza con due motivi, ma la Corte ha rilevato d'ufficio, in via assorbente, che il ricorso introduttivo era originariamente inammissibile perché il rito scelto ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e art. 28 l. 794/1942 è riservato alle controversie sulla determinazione del compenso professionale, non alla diversa domanda volta a far valere la precedenza/prededucibilità di un credito professionale già certo nell'esistenza e nell'ammontare.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato solo come base del rito sommario utilizzato dal ricorrente; la Corte evidenzia che il rito scelto era improprio rispetto alla domanda proposta.

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    è ritenuto applicabile solo alle controversie previste dalla norma, ossia a quelle sulla determinazione del compenso professionale, non alla domanda di prededucibilità di un credito professionale già accertato.

  • art. 28 l. 794/1942

    "p 3di 54di 5 14 d. lgs. 150/2011, che riguarda unicamente le controversie previste da tale norma (nei termini in precedenza precisati)"

    la Corte afferma che la norma disciplina unicamente le controversie in materia di liquidazione del compenso dell'avvocato e non può essere utilizzata per domande diverse, come quella di collocazione/prelazione di un credito già riconosciuto.

  • artt. 36 e 166 l. fall.

    richiamati dal giudice di merito come rimedio per contestare il piano di riparto nell'ambito della procedura concorsuale.

  • art. 26 l. fall.

    richiamato in relazione al mancato impugnazione del provvedimento di inammissibilità del reclamo al piano di riparto.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    consente la compensazione integrale delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, individuate dalla Corte nel rilievo officioso dell'inammissibilità originaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    richiamato quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

  • art. 2571-bis c.c.

    menzionato come base della collocazione privilegiata del credito del professionista, già riconosciuta nell'an e nell'ammontare.

Massime di principio

  • Il rito speciale previsto per la liquidazione giudiziale del compenso dell'avvocato è utilizzabile solo quando la controversia riguarda effettivamente la quantificazione del compenso; non è ammesso per far valere la graduazione, la prelazione o la prededuzione di un credito già determinato.
  • Se la domanda introduttiva è stata proposta con un rito speciale privo dei suoi presupposti, il giudice di legittimità può rilevarne d'ufficio l'originaria inammissibilità anche se la questione non è stata discussa nel contraddittorio di merito e anche se la sentenza impugnata non ha deciso sul punto nel merito.
  • L'inammissibilità originaria della domanda travolge il ricorso per cassazione proposto contro la decisione che l'abbia dichiarata inammissibile, quando il vizio attiene alla scelta del rito e alla carenza dei presupposti processuali della domanda.
  • La compensazione integrale delle spese può essere giustificata da ragioni eccezionali quando la Corte rilevi d'ufficio un profilo di inammissibilità non discusso tra le parti.
  • Nel processo di cassazione il rilievo officioso di un vizio processuale originario consente alla Corte di arrestarsi senza affrontare i motivi di merito o di rito dedotti dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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