Cassazione Civile, Ordinanza n. 18434/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per IRAP, IVA e altre imposte relative agli anni 2009 e 2010, fondati su un PVC della Guardia di Finanza. L'Ufficio ha ritenuto esistente una società di fatto tra la contribuente e altri soggetti, ipotizzando che tale compagine commercializzasse telefoni cellulari in regime di IVA intracomunitaria mediante l'interposizione fittizia di una società rumena, che avrebbe emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La CTP di Roma ha rigettato i ricorsi; la CTR del Lazio ha respinto gli appelli, ritenendo sussistenti elementi gravi, precisi e concordanti a sostegno della società di fatto e della frode. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2247 c.c. per mancata prova degli elementi minimi della società di fatto; 2) violazione dell'art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633/1972 e della circolare GdF 29/12/08 n. 1, per mancato contraddittorio preventivo; 3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., 111 Cost. e art. 14 d.lgs. n. 546/1992, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della pretesa società di fatto, in presenza di litisconsorzio necessario.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendolo pregiudiziale e assorbente, e ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Di conseguenza ha cassato sia la sentenza della CTR sia quella di primo grado e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, affinché disponga l'integrazione del contraddittorio, riesamini l'impugnazione originaria e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare la prova della società di fatto; la Corte non si pronuncia sul merito perché la questione resta assorbita dalla nullità processuale.
art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972
Invocato per dedurre la violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo; motivo assorbito.
circolare GdF 29/12/08, n. 1
Richiamata dalla ricorrente a sostegno del vizio procedimentale; motivo assorbito.
Richiamati per denunciare la mancata partecipazione di tutti i soggetti necessari al giudizio.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato in relazione al principio del giusto processo e del contraddittorio.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte afferma che, nei giudizi tributari relativi alla configurabilità di una società di fatto, impone l'integrazione del contraddittorio verso tutti i litisconsorti necessari.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato nel primo motivo per omesso esame/valutazione dei presupposti della società di fatto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la controversia investe la configurabilità o meno di una società di fatto, il giudizio deve svolgersi con la partecipazione necessaria di tutti i soggetti coinvolti, perché la decisione incide in modo inscindibile sulla loro posizione.
- L'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario determina una nullità assoluta del giudizio di merito, rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio.
- Se viene in rilievo una questione processuale pregiudiziale e assorbente, come il difetto di integrazione del contraddittorio, la Corte può esaminarla per prima e dichiarare assorbiti gli altri motivi di ricorso.
- La contestazione sulla esistenza di una società di fatto, ai fini tributari, comporta un accertamento inscindibile rispetto a tutti i partecipanti alla compagine e non può essere deciso utilmente solo nei confronti di uno di essi.
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