Cassazione Penale, Sentenza n. 39447/2025 del 05/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 2 anni, per violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello ha fondato la pericolosità sull'episodio isolato del 19/01/2024 (detenzione di stupefacenti) per cui è stato condannato con sentenza non ancora passata in giudicato; contesta altresì che viva di attività illecite, lamentando periodi di lavoro tra il 2002 e il 2021 e il fatto di vivere con i genitori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione sia ammesso soltanto per violazione di legge e non per meri vizi di motivazione; la censura sulla "manifesta illogicità" è quindi inammissibile. Inoltre la censura che la pericolosità sia basata solo sull'episodio del gennaio 2024 è inammissibile per mancata specificità e perché la Corte d'appello ha motivato la pericolosità anche con pregresse condanne (tra cui reati a finalità di lucro e detenzione ai fini di spaccio) e può legittimamente utilizzare ai fini preventivi anche fatti non ancora definiti con sentenza irrevocabile (principio di autonomia di valutazione). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 10, comma 3
"avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo"
Limita l'ambito del ricorso in Cassazione nelle misure di prevenzione alla sola censura per violazione di legge; vieta quindi la rimessione in toto dei vizi di motivazione o della logica della decisione impugnata.
d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Norma sostanziale che punisce la detenzione di stupefacenti; richiamata nel provvedimento impugnato come fatto rilevante (detenzione a fini di spaccio) ai fini della valutazione della pericolosità.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Norma che disciplina la frode (in questo caso frode assicurativa) menzionata tra le pregresse condanne considerate indici di pericolosità.
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per le spese del procedimento di cassazione.
Massime di principio
- Nei ricorsi avverso misure di prevenzione la Corte di Cassazione valuta solo questioni di diritto (violazione di legge): censure generiche sulla motivazione o sull'illogicità sono inammissibili.
- Per criticare la motivazione è necessario formulare censure specifiche che evidenzino la violazione di norme o l'omissione di un passaggio logico-giuridico essenziale; semplici contrapposizioni fattuali non bastano.
- Il giudice delle misure di prevenzione può legittimamente utilizzare, nell'ambito della propria autonoma valutazione, anche fatti non ancora irrevocabilmente accertati dal giudice penale come indici di pericolosità, salvo che ciò configuri una violazione di legge specificamente individuabile.
- La tesi che l'episodio sia "isolato" può essere fondata solo se si dimostra che il giudice ha effettivamente basato la misura unicamente su quell'episodio e non su altri elementi; in mancanza di tale specificità la censura è inammissibile.
- Per aumentare le probabilità di ammissibilità del ricorso, il difensore deve: 1) individuare la norma specificamente violata; 2) spiegare come la violazione abbia inciso sul rigore dell'accertamento; 3) evidenziare eventuali omissioni formali o contraddizioni puntuali nella motivazione.
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