Cassazione Penale, Sentenza n. 39389/2025 del 05/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato per cassazione sostenendo l'abnormità dell'atto e l'erronea applicazione delle norme processuali. In particolare ha censurato l'ordinanza di rigetto della richiesta di decreto penale di condanna ritenendo la motivazione apparente perché fondata unicamente sulla mancata riduzione della pena per il rito ai sensi dell'art. 459, comma 2 c.p.p.; ha inoltre sostenuto che la restituzione degli atti al pubblico ministero abbia determinato una regressione e una stasi del procedimento (quindi atto abnorme) e che la riduzione di pena prevista per il rito sia facoltativa, sicché il GIP avrebbe applicato erroneamente l'art. 459, comma 2 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che non sussista abnormità: il rigetto della richiesta di decreto penale è un provvedimento previsto dall'ordinamento (non abnorme sul piano strutturale) e la restituzione degli atti al pubblico ministero non provoca stasi del processo perché il PM può immediatamente esercitare l'azione penale nelle forme ordinarie o ripresentare la stessa richiesta motivandola diversamente (quindi non abnorme sul piano funzionale). La Corte ha richiamato il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568 c.p.p.) e la giurisprudenza che delimita la categoria dell'atto abnorme, escludendo che essa possa essere usata per impugnare immediatamente qualsiasi atto ritenuto illegittimo o sgradito.
Norme richiamate
art. 459, comma 2, cod. proc. pen.
La riduzione di pena prevista per il rito è un elemento considerato dal GIP nella valutazione della congruità della pena, ma la Corte ha osservato che il riferimento alla mancata riduzione va interpretato alla luce della valutazione complessiva della pena; il GIP può ritenere la pena incongrua anche se la riduzione per il rito non è stata applicata
art. 459, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la restituzione degli atti al pubblico ministero quando il GIP non concede il decreto penale di condanna; la Corte ha affermato che tale restituzione non è impugnabile con i mezzi ordinari e non determina di per sé abnormità
art. 129, cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle ipotesi in cui il GIP non deve pronunciare sentenza di proscioglimento; la norma delimita forme alternative di conclusione del procedimento rispetto al decreto penale
art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
Principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: i rimedi sono tassativi e non è consentito eludere tale regime tramite una qualificazione estensiva degli atti come 'abnormi' se non sussistono i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza
Massime di principio
- Il rigetto della richiesta di decreto penale di condanna e la conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero sono provvedimenti previsti dall'ordinamento e, di norma, non sono impugnabili; il rimedio straordinario della cassazione per 'abnormità' è ammesso solo in casi ben delimitati
- La categoria dell'atto abnorme richiede requisiti stringenti: o un'«abnormità strutturale» (atto singolare, estraneo o avulso dall'ordinamento) oppure un'«abnormità funzionale» (atto che determina una stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo se non mediante atti nulli del PM)
- La mera illegittimità o la semplice nullità formale di un atto non giustificano, di per sé, il ricorso per cassazione invocando l'abnormità: ciò sarebbe incompatibile con il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione
- La restituzione al PM non determina automaticamente una regressione penalmente rilevante: il PM può riprendere l'azione nelle forme ordinarie o riproporre la richiesta, eventualmente fornendo ulteriori argomentazioni sulla congruità della pena
- Quando si valuta se proporre un'impugnazione straordinaria per presunta abnormità, è necessario documentare in modo convincente il carattere eccezionale, strutturale o funzionale, dell'atto, mostrando che esso rende il procedimento inesistente o ingiustificabilmente bloccato
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