Cassazione Penale, Sentenza n. 39394/2025 del 05/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di archiviazione emessa dopo l'udienza ex art. 410 c.3 c.p.p., deducendo abnormità funzionale del provvedimento per aver disposto la stasi del procedimento e per non aver valutato adeguatamente le consulenze tecniche. Sostengono che l'incidente mortale è dovuto al mancato avvistamento dello scooter da parte del conducente dell'auto, che viaggiava in stato di ebbrezza e ad alta velocità; affermano che con diversa valutazione della visibilità, dell'uso degli abbaglianti e della dinamica (sterzata/freno) l'evento sarebbe stato evitabile, e quindi l'archiviazione sarebbe illegittima.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'impugnazione contro l'ordinanza di archiviazione sia ammessa solo nei limiti previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p. (nullità del contraddittorio formale) ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p.; le doglianze attinenti a vizi di motivazione, alla valutazione delle prove o alla necessità di indagini supplementari non sono rimediabili in sede di legittimità. La Corte ha inoltre escluso che ricorra abnormità strutturale o funzionale dell'atto: il GIP ha esercitato un potere riconosciuto dalla legge e la stasi del procedimento è conseguenza tipica dell'archiviazione, che resta comunque revocabile ai sensi dell'art. 414 c.p.p. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare ciascuno €500 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 410 c.p.p.
Disciplina l'udienza davanti al GIP con partecipazione delle persone offese; nel caso ha regolato la procedura cui è seguito l'atto di archiviazione impugnato.
art. 410-bis c.p.p.
introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.103
Limita l'impugnabilità dell'ordinanza di archiviazione al reclamo per i soli motivi di nullità di cui all'art. 127, comma 5, c.p.p.; la Corte ha applicato questa limitazione per dichiarare il ricorso inammissibile.
art. 409 c.p.p.
comma 6 (richiamato nella motivazione)
Precedente disciplina che limitava l'impugnazione dell'archiviazione; la giurisprudenza ha interpretato tale limitazione come principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
art. 127 c.p.p.
Individua le nullità rilevabili che consentono l'impugnazione: il ricorso contro l'archiviazione è ammesso solo per le nullità previste da questa norma (contraddittorio formale).
art. 589-bis c.p.
commi 1, 4, 7 e 8 (reato per cui era indagato l'imputato)
Norma penale sulla responsabilità per omicidio stradale e circostanze aggravanti; costituisce la fattispecie materiale dell'indagine ma la Corte ha esaminato l'archiviazione alla luce della prova disponibile.
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n.285
Norma sulla guida in stato di ebbrezza; il GIP ha rilevato l'ebbrezza dell'indagato (tassi indicati) ma ha ritenuto che non emergesse prova certa dell'incidenza causale sul verificarsi dell'evento.
art. 414 c.p.p.
Consente la riapertura delle indagini su richiesta del PM variando la precedente valutazione; la Corte ha ricordato che l'archiviazione ha carattere non definitivo.
art. 606 c.p.p.
Norma generale sui motivi di ricorso per cassazione; è stata richiamata per spiegare come le limitazioni all'impugnazione dell'archiviazione costituiscano una deroga alla disciplina ordinaria.
art. 568 c.p.p.
Principio di tassatività delle impugnazioni: non sono ammessi mezzi di impugnazione diversi da quelli prescritti dalla legge.
art. 616 c.p.p.
Regola l'onere di versamento in favore della Cassa delle ammende a carico dei soccombenti; applicata per la somma di €500 a ciascun ricorrente.
Massime di principio
- Un'ordinanza di archiviazione emessa dopo l'udienza ex art. 410 c.p.p. è impugnabile in sede di legittimità solo nei limiti stabiliti dall'art. 127, comma 5, c.p.p. (nullità formali del contraddittorio); le censure sul merito della valutazione probatoria o sulla motivazione non rendono ammissibile il ricorso.
- L'eccezione di 'abnormità' dell'atto è molto circoscritta: le Sezioni Unite limitano l'abnormità a casi in cui il giudice abbia esercitato un potere non attribuitogli o abbia deviato radicalmente dallo scopo del modello legale; non basta contestare la valutazione delle prove per far scattare questa nozione.
- Se si vuole evitare un'archiviazione occorre proporre in sede competente (PM o giudice) osservazioni specifiche che evidenzino nullità del contraddittorio o apportare nuovi elementi di prova decisivi; in alternativa si può chiedere la riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p. o presentare nuove denunce/documenti al PM.
- La prova dell'elemento causale (es. incidenza dello stato di ebbrezza sull'evento) richiede elementi che colleghino in modo certo la condotta all'esito; la mera presenza di un tasso alcolemico non garantisce di per sé la prevedibilità della condanna se manca certezza sull'incidenza causale.
- Le persone offese devono valutare l'opportunità di impugnare puntualmente vizi formali del procedimento (contraddittorio, notifiche, partecipazione agli atti) quando intendono ricorrere contro un'archiviazione, poiché le impugnazioni sul merito sono di regola inammissibili.
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