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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39388/2025 del 05/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 01/04/2025 che aveva riformato in parte la sentenza di primo grado relativa al reato di furto in abitazione. Tre motivi contestati: 1) nullita' per omessa traduzione dell'imputato detenuto in carcere all'udienza d'appello in camera di consiglio, senza espressa rinuncia a comparire; 2) insufficiente e contraddittoria motivazione sulla prova della responsabilita' penale: la condanna si sarebbe basata soprattutto sulle dichiarazioni del figlio della persona offesa senza adeguata verifica, contrasti tra versioni su quantita' del denaro sottratto e momento del rinvenimento, mancato rinvenimento di arnesi da scasso, e le lesioni del ricorrente compatibili con aggressione esterna; 3) discrasia fra la determinazione della pena nella motivazione (anni 2 e mesi 8) e quella del dispositivo (anni 2 e mesi 10), con richiesta di applicazione della misura piu' favorevole indicata nella motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la mancata traduzione sia nulla: il giudizio d'appello era camerale in esito a rito abbreviato e, secondo l'art. 599, comma 2 c.p.p., l'imputato detenuto ha l'onere di comunicare la volonta' di comparire, altrimenti puo' presumersi la rinuncia. Sul secondo motivo il ricorso e' stato dichiarato non consentito perche' in realta' riproponeva censure di merito e una rivalutazione dei fatti gia' svolta e motivatamente respinta dal giudice di merito; la Suprema Corte ha ricordato il divieto di travisamento del fatto e la preclusione a rimettere in discussione la valutazione probatoria dei giudici di merito salvo vizi specifici di illogicita' o carenza del percorso argomentativo. Il terzo motivo e' stato ritenuto manifestamente infondato: la discordanza tra motivazione e dispositivo e' stata qualificata come errore materiale (lapsus calami) e la pena corretta e' quella indicata nel dispositivo (anni 2 e mesi 10), che prevale sulla motivazione. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il provvedimento prosegue con considerazioni su profili di colpa ma il testo fornito e' interrotto prima di eventuali ulteriori dettagli.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    norma richiamata per spiegare che il ricorso e' stato trattato in forma cartolare; autorizza la trattazione senza udienza orale in talune ipotesi

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    norma richiamata come parametre delle doglianze dedotte: lett. b) (nullita' e vizi formali) e lett. e) (insufficienza o contraddittorieta' della motivazione). La Corte ha ritenuto i rilievi inammissibili o manifestamente infondati perche' il primo motivo non rileva un vizio formale applicabile al rito camerale; il secondo costituisce mera rivalutazione del fatto non consentita in cassazione

  • art. 599, comma 2, cod. proc. pen.

    interpretazione applicata: nel giudizio camerale di appello seguito a rito abbreviato l'imputato detenuto deve comunicare la volonta' di comparire; in mancanza si presume la rinuncia e non sorge l'obbligo per il giudice di disporre la traduzione

  • art. 127, cod. proc. pen.

    richiamata in analogia per il principio che nel giudizio camerale l'onere di manifestare la volonta' di comparire grava sull'imputato detenuto

  • art. 616, cod. proc. pen.

    norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilita' del ricorso; qui la Corte l'ha applicata per disporre le spese a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello camerale (esito di rito abbreviato) il detenuto deve espressamente comunicare la volonta' di essere tradotto: in assenza di tale comunicazione puo' presumersi la rinuncia e non sussiste nullita' per mancata traduzione
  • La Corte di Cassazione non puo' sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle risultanze probatorie; i motivi di cassazione che si risolvono in una mera richiesta di riconsiderazione dei fatti o in una lettura alternativa del materiale probatorio sono inammissibili o manifestamente infondati
  • Perche' un motivo dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) sia efficace, occorre indicare vizi di motivazione specifici (illogicita', contraddittorieta' o carenza) e non limitarsi a riproporre le stesse critiche gia' respinte dai giudici di merito
  • In caso di contrasto apparente tra motivazione e dispositivo della sentenza prevale il dispositivo: la discrepanza puo' essere qualificata come errore materiale se dal calcolo complessivo risulta che il dispositivo e' coerente con il percorso logico e aritmetico
  • Ricorsi non specifici, generici o reiterativi possono essere non consentiti o inammissibili e comportare la condanna alle spese processuali e, potenzialmente, ulteriori conseguenze per la determinazione di 'colpa' nella proposizione del gravame

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