Cassazione Penale, Sentenza n. 39393/2025 del 05/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativamente alla custodia cautelare in carcere dal 29/11/2010 al 18/03/2021 e agli arresti domiciliari dal 19/03/2021 al 18/05/2021 per reati connessi al traffico di stupefacenti (artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990). Barretta era stato assolto (per non avere commesso il fatto e perché il fatto non sussiste), ma la Corte territoriale aveva rigettato l'indennizzo ravvisando profili di colpa grave ostativi fondati su: intercettazioni telefoniche ritenute compatibili con ipotesi cautelare (tra cui la frase "sette da dare a Danni"), frequenti rapporti con coindagati/condannati (Gjicolai, Raco), la circostanza di aver ricevuto stupefacente e contatti relativi alla fornitura di un telefono con particolari caratteristiche di tutela ("Aquarius"), e - originariamente - il silenzio in sede di interrogatorio.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso di Barretta, confermando l'ordinanza della Corte d'appello che aveva escluso l'indennizzo per colpa grave. I giudici hanno ritenuto che, pur in presenza di una sentenza di assoluzione, il compendio indiziario originario (intercettazioni, frequenti rapporti con appartenenti alla consorteria, la consegna di stupefacente e il contatto per un telefono con funzioni di tutela) fosse idoneo a integrare una condotta gravemente imprudente/neglegente, con concausalità rispetto all'adozione della misura cautelare. La Corte ha inoltre affermato che l'esclusione dall'indennizzo prevista dall'art. 314 c.p.p. non è contraria all'art. 5 CEDU; ha precisato che la modificazione normativa (d.lgs. n. 188/2011 e norme successive) esclude la rilevanza negativa dell'esercizio della facoltà di non rispondere ma non incide sulla valutazione di altre condotte rilevanti ai fini della colpa grave. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; non è stato disposto il rimborso delle spese in favore del Ministero per carenza di argomentazioni rilevanti nella memoria.
Norme richiamate
artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990
Norme penali relative al traffico di sostanze stupefacenti: erano i reati contestati all'originario procedimento penale che hanno giustificato l'adozione delle misure cautelari.
art. 314 cod. proc. pen.
Previsione che riconosce l'equa riparazione per ingiusta detenzione salvo che la custodia cautelare sia stata causata per colpa grave del richiedente; la Corte ha applicato questa norma per escludere l'indennizzo in presenza di condotte gravemente colpose che hanno concorso alla misura cautelare.
art. 5 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'art. 5 CEDU impone il riconoscimento dell'indennizzo solo per la detenzione formalmente illegittima; la previsione di colpa grave nell'ordinamento interno non contrasta con l'art. 5 CEDU.
Direttiva UE 2016/343 e d.lgs. n. 188/2021
Norme e recepimento che hanno introdotto garanzie processuali e chiarito che l'esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione; la Corte ha precisato che tale modifica non esclude la valutazione di altre condotte rilevanti per la colpa grave.
art. 64, comma 4, lettera b) (richiamato)
Riferimento normativo all'esercizio della facoltà processuale di non rispondere; la Corte ha ricordato che l'esercizio di tale facoltà non può di per sé precludere l'indennizzo secondo la disciplina aggiornata, ma può essere valutata separatamente se connessa ad altre condotte.
Massime di principio
- L'assoluzione nel merito non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione valuta se vi sia stata una colpa grave del richiedente che abbia concorso causalmente all'adozione della misura cautelare.
- Intercettazioni e conversazioni, se ritenute credibili e in contesto compatibile con il traffico di stupefacenti, possono da sole contribuire a formare una rappresentazione idonea a giustificare la misura cautelare e quindi a fondare un giudizio di colpa grave.
- Frequentazioni o rapporti stabili con soggetti appartenenti a organizzazioni criminali (soprattutto se questi risultano condannati o gravemente indiziati) sono elementi rilevanti che, se appaiono oggettivamente ambigui, possono integrare colpa grave ostativa all'indennizzo.
- La disponibilità o la ricezione di oggetti con caratteristiche riconducibili a esigenze di segretezza criminale (es. telefoni con particolari protezioni) e la ricezione materiale di stupefacente sono circostanze che rafforzano la valutazione di responsabilità colposa ai fini della riparazione.
- L'esercizio della facoltà di non rispondere, dopo le modifiche normative, non può essere usato come motivo automatico per negare l'indennizzo, ma il giudice può comunque valutare altre condotte del richiedente; pertanto il silenzio non è più di per sé ostativo, mentre comportamenti concreti e concausali lo sono.
- Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo è essenziale che il giudice accerti il nesso causale tra la condotta del richiedente e l'adozione della misura cautelare: senza tale concausalità la colpa grave non osterebbe al risarcimento.
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