Cassazione Penale, Sentenza n. 39392/2025 del 05/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Firenze emessa in sede di rinvio dopo annullamento con rinvio della Corte di Cassazione (sent. n.1335/2025). Il ricorrente contestava che il Tribunale, dichiarando inammissibile il suo ricorso per carenza di interesse attuale in conseguenza della presunta restituzione del documento sequestrato a terzi, non si era attenuto al vincolo di rinvio imposto dalla Cassazione e non aveva affrontato le criticità sollevate circa la mancata motivazione del decreto di sequestro probatorio (art. 627 c.p.p.), la legittimità del sequestro stesso, la competenza funzionale, la correttezza della restituzione a soggetto diverso dal detentore legittimo e la rilevanza della mutata contestazione penale (passaggio da art. 518 quater a art. 518 novies). Si deducevano inoltre violazioni di diritti di difesa (art. 6 CEDU) e carenze istruttorie e di motivazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e assorbente, ha constatato la violazione del vincolo di rinvio ex art. 627 c.p.p. in quanto il Tribunale non si è confrontato con le questioni di diritto indicate dalla sentenza rescindente (soprattutto la carenza di motivazione del decreto di sequestro) e ha annullato l'ordinanza impugnata. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio coerente con i principi di diritto richiamati dalla Corte di Cassazione. Gli altri motivi sono stati assorbiti e/o ritenuti non influenti rispetto al motivo dirimente.
Norme richiamate
il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato, al pari del giudizio di merito, al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame del "punto" della prima decisione attinto da annullamento
Il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto indicato dalla Cassazione e limitare l'esame ai profili oggetto di annullamento, salvo nuovi elementi di fatto.
Riferimento procedurale collegato ai rimedi avverso provvedimenti cautelari; nel ricorso si contestava errata applicazione congiunta di artt. 627 e 628 nel trattamento del riesame.
Norma originariamente contestata riguardante l'indagine sul documento considerato "corpo del reato"; la qualificazione del fatto incide sulla necessità e sulla motivazione del sequestro probatorio.
art. 518 novies, co. 1 cod. pen.
Norma successivamente richiamata nel procedimento, procedibile a querela; la mutata contestazione sosteneva illiceità di immissione sul mercato di beni culturali, con possibili riflessi sulla procedibilità e sulla legittimità degli atti.
Norma sulla competenza funzionale per l'adozione di misure cautelari; la difesa ha contestato che la competenza non fosse stata rispettata nel decreto di sequestro.
art. 178, lett. a) cod. proc. pen.
Riferimento alla competenza e alle modalità di esercizio dell'azione penale connesso alla contestazione di competenza funzionale.
Richiamati in relazione alla competenza funzionale dei giudici e all'ambito di giurisdizione; la difesa denunciava violazione di tali disposizioni.
Norma sui rimedi avverso provvedimenti cautelari; la difesa chiedeva che fosse esaminata la richiesta di riesame alla luce della mutata contestazione e della procedibilità.
Richiamato in relazione all'omesso esame di atti e motivazioni; il ricorso denunciava lacune istruttorie e di motivazione.
art. 6 par. 1 CEDU
Invocato per la tutela del diritto a un giusto processo e alla difesa; si sosteneva che la mancata pronuncia/valutazione avesse inciso sul diritto del ricorrente.
d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali)
Normativa sui beni culturali citata per la qualificazione delle missive come beni culturali tutelati, con limiti alla alienazione e alla gestione di tali beni.
Norme attuative relative alla tutela dei beni culturali e agli accordi con enti ecclesiastici; rilevante per la questione della titolarità e della gestione dei documenti storici.
Massime di principio
- Quando la Corte di Cassazione annulla con rinvio su un punto di diritto, il giudice del rinvio è vincolato a esaminare e applicare il principio di diritto indicato e non può elidere o disapplicare la questione che ha determinato l'annullamento, salvo nuovi elementi di fatto sopravvenuti.
- La restituzione materiale del bene sequestrato a un terzo non rende automaticamente inammissibile ogni impugnazione del soggetto che ne era in possesso/detenzione: se permangono profili di illegittimità del decreto di sequestro (es. mancanza di motivazione), sussiste interesse a impugnare.
- Il decreto di sequestro probatorio richiede motivazione specifica: deve indicare perché i beni possono considerarsi corpo del reato o pertinenti, la finalità concreta perseguita e la relazione tra bene e fatto contestato; la genericità della motivazione può determinarne la nullità.
- La mutata qualificazione giuridica del fatto (es. passaggio da reato procedibile d'ufficio a procedibile a querela) incide sulla valutazione della regolarità procedurale e sui rimedi esperibili, e può richiedere specifico esame del tribunale di rinvio.
- Le questioni di competenza funzionale (chi è competente ad adottare il provvedimento cautelare) e la legittimità della restituzione a terzi devono essere valutate concretamente: la restituzione priva di motivazione o a soggetto non legittimato può configurare lesione di posizioni giuridiche del detentore.
- In sede di riesame delle misure cautelari il giudice del rinvio può valutare nuovi elementi di fatto sopravvenuti, ma non può estendere l'indagine a vizi non oggetto dell'annullamento, salvo motivata rilevanza di fatti nuovi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39388/2025 del 05/12/2025
- Sentenza penale · 5 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39389/2025 del 05/12/2025
- Sentenza penale · 5 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39390/2025 del 05/12/2025
- Sentenza penale · 5 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39393/2025 del 05/12/2025
- Sentenza penale · 5 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39394/2025 del 05/12/2025
- Sentenza penale · 5 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39395/2025 del 05/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →