Cassazione Penale, Sentenza n. 39390/2025 del 05/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha confermato la responsabilità per il reato di traffico di stupefacenti (artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. 309/1990, con aggravante ex art. 80) e ha inflitto a ciascuno 6 anni di reclusione e multa di euro 30.000. Margega ha dedotto: difetto di imparzialità oggettiva del giudice (art. 6 §1 CEDU), insufficiente e illogica valutazione del concorso morale e materiale, travisamento delle prove (stato dei luoghi, telefonia, verbali), carenze della consulenza tecnica sulla droga e violazione del diritto al silenzio e conseguente diniego ingiustificato delle attenuanti generiche. Strojecki ha dedotto: mancata traduzione della sentenza di appello nella lingua polacca (art. 143 c.p.p. e direttive UE) e motivazione carente riguardo al diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
Per Margega: la Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Sul tema dell'imparzialità ha sancito che l'assenza di tempestiva istanza di ricusazione fa venir meno il presupposto per far valere l'incompatibilità e che la contestata valutazione del Tribunale sul patteggiamento non costituisce giudizio di colpevolezza verso Margega. Quanto al concorso, alla rappresentazione probatoria e alla consulenza tecnica, la Corte ha ritenuto che le valutazioni di merito siano fondate, coerenti e non affette da vizio logico tale da poter essere sindacato in sede di legittimità; la consulenza analitica a campione è stata ritenuta sufficiente poiché, anche solo sul campione esaminato, il principio attivo superava la soglia indicativa per l'aggravante. Sulla negazione delle attenuanti generiche la Corte ha affermato che il diniego non è fondato unicamente sul silenzio dell'imputato ma su una valutazione complessiva della gravità del fatto e dell'atteggiamento processuale. Per Strojecki: la Cassazione ha accolto il primo motivo relativo alla mancata traduzione della sentenza, constatando la nullità della "sentenza-documento" nella sua veste linguistica e dispone l'annullamento con rinvio alla Corte di merito per l'integrazione della traduzione in lingua polacca. La prima eccezione è pertanto fondata; il prosieguo sulla decisione degli altri motivi dipenderà dagli atti successivi dopo la regolarizzazione linguistica (il testo fornito si interrompe prima della completa decisione sul secondo motivo).
Norme richiamate
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 §1
Il ricorso per difetto di imparzialità oggettiva deve essere supportato dall'esercizio del rimedio processuale interno (ricusazione); l'assenza di ricusazione tempestiva preclude la censura in Cassazione
Contestato come norma che disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte conferma che per il concorso morale è necessario un contributo esteriore idoneo ad agevolare l'azione illecita
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sanzionatoria sulla detenzione e traffico di stupefacenti, applicata insieme all'aggravante dell'ingente quantità ai fini della determinazione della pena
Aggravante per l'ingente quantità di stupefacente; la Corte territoriale ha applicato i criteri delle Sezioni Unite (Biondi) per valutare la soglia
Regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello: nel rito abbreviato la parte non ha un diritto pieno alla prova nuova e il giudice di merito valuta l'ammissibilità e necessità dell'integrazione probatoria
Cause di incompatibilità e astensione del giudice: la mancata astensione non esonera la parte dall'onere di proporre ricusazione
Disciplina l'obbligo di traduzione degli atti processuali per imputati che non comprendono l'italiano; la mancata traduzione della sentenza integra nullità rilevante
Direttiva 2010/64/UE (diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali)
Fondamento del diritto alla traduzione degli atti principali; la Corte ricorda che la traduzione è presunta necessaria e non richiede prova di pregiudizio concreto
Sezioni Unite, sentenza Biondi (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012)
Ha delineato il parametro tabellare per l'aggravante dell'ingente quantità: la Corte d'appello ha applicato tale parametro per ritenere superata la soglia anche sulla base del campione esaminato
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 6, n. 39367 del 15/06/2017, Suarino)
«non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento... qualora la posizione di quest'ultimo ... non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo»
Principio per cui la partecipazione del giudice a precedenti decisioni non rende automatico l'obbligo di astensione se la posizione del nuovo imputato non è stata già valutata nel precedente procedimento
Sezioni Unite (decisione su traduzione, 29/05/2025, citata)
«la mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporta la nullità generale a regime intermedio della 'sentenza-documento' con conseguente rinvio al giudice del grado precedente per la traduzione stessa»
La mancata traduzione della sentenza per imputato alloglotto determina la nullità della "sentenza-documento" e impone l'annullamento con rinvio per integrazione linguistica
Massime di principio
- Se si contesta l'imparzialità del giudice è necessario proporre tempestivamente istanza di ricusazione; senza questo atto la censura in Cassazione è preclusa
- Il controllo della Cassazione sulle valutazioni probatorie è limitato alla verifica di vizi logico-argomentativi; non è ammessa una rivalutazione del merito dei fatti quando la motivazione di merito è congrua e plausibile
- Il verbale di arresto redatto da pubblico ufficiale ha valore privilegiato e può costituire fondamento probatorio rilevante soprattutto nel rito abbreviato
- Analisi a campione della sostanza sequestrata può essere sufficientemente rappresentativa per l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità se il solo campione già supera la soglia indicativa (cfr. orientamento Sez. U. Biondi)
- Il diritto al silenzio non può, di per sé, fondare il diniego delle attenuanti generiche, ma la mancata collaborazione può essere valutata dal giudice come uno degli elementi nel giudizio complessivo sulla personalità e sul comportamento dell'imputato
- Per imputati non italofoni la mancata traduzione della sentenza o di atti essenziali determina nullità rilevante: la difesa deve sollevare tempestivamente la questione e, se accertata, la sentenza va integrata o la documentazione resa linguisticamente accessibile con rinvio al giudice di merito
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