Cassazione Civile, Ordinanza n. 21472/2024 del 31/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’amministrazione finanziaria aveva emesso, per l’anno d’imposta 2003, un avviso di accertamento d’ufficio ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, ritenendo omessa la dichiarazione dei redditi e delle imposte correlate, poiché il contribuente aveva prodotto soltanto il frontespizio del modello Unico 2004 trasmesso telematicamente, con rilascio del numero di protocollo, senza i quadri contenenti i dati reddituali e le informazioni necessarie alla determinazione dell’imponibile. Il contribuente aveva contestato l’atto sostenendo che la dichiarazione non fosse omessa né nulla, ma solo incompleta; di conseguenza, secondo la sua tesi, l’ufficio sarebbe decaduto dal potere di accertamento per decorso del termine ordinario previsto per le ipotesi di dichiarazione presentata, sia pure incompleta. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo che la trasmissione del solo frontespizio non fosse equiparabile a omessa dichiarazione. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 471 del 1997 e degli artt. 41 e 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la compilazione del solo frontespizio integrasse una dichiarazione omessa, o comunque nulla/inesistente, e quindi non facesse decorrere il termine ordinario di accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che la presentazione telematica del solo frontespizio, se accettata dal sistema informatico con attribuzione del numero di protocollo e in assenza di prova di errori bloccanti o dello scarto della trasmissione, sia assimilabile a una dichiarazione "in bianco" che non può essere qualificata, di per sé, come omessa o nulla. In tale scenario non opera il presupposto per l’accertamento d’ufficio fondato sull’omissione della dichiarazione, e non può affermarsi la decadenza dell’amministrazione dal potere di accertare come aveva sostenuto il contribuente nel merito; tuttavia, nel giudizio di legittimità, la censura dell’Agenzia è stata ritenuta infondata perché la CTR aveva correttamente escluso l’omissione radicale. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione trattata. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale del motivo di ricorso per cassazione, dedotto come violazione di legge.
art. 1 del d.lgs. n. 471 del 1997
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sanzionatoria dell’omessa dichiarazione; la Corte non ne ha ricavato una qualificazione diversa della fattispecie.
art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973
Norma posta a base dell’accertamento d’ufficio in caso di omissione della dichiarazione.
art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973
Norma sul termine di accertamento richiamata per sostenere o escludere la decadenza dell’amministrazione in relazione alla qualificazione della dichiarazione.
art. 1 del d.P.R. n. 600 del 1973
È stato letto come disposizione che consente di considerare esistente la dichiarazione anche se priva dei dati necessari alla ricostruzione del reddito.
art. 4 del d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato insieme all’art. 1 del medesimo decreto per escludere che l’omessa indicazione dei dati imponibili renda inesistente la dichiarazione.
art. 3, comma 10, del d.P.R. n. 322 del 1998
La comunicazione di avvenuto ricevimento della dichiarazione telematica è stata considerata prova della presentazione e della ricezione da parte dell’amministrazione.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti relativi all’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La presentazione telematica di una dichiarazione fiscale con il solo frontespizio, se il sistema dell’amministrazione la riceve e rilascia il numero di protocollo senza segnalare errori bloccanti, non è automaticamente equiparabile a dichiarazione omessa o nulla.
- Ai fini della qualificazione della dichiarazione come omessa, occorre riservare tale categoria alle ipotesi radicali di mancanza del documento o di mancata trasmissione all’ufficio; la sola assenza dei dati reddituali non elimina di per sé l’esistenza giuridica della dichiarazione.
- Quando la dichiarazione telematica risulta accettata dal sistema e non scartata, spetta all’amministrazione che contesti l’omissione dimostrare l’eventuale esistenza di errori bloccanti o di uno scarto informatico che renda necessaria una nuova trasmissione.
- La mancanza di indicazioni sugli elementi attivi e passivi necessari per il calcolo del tributo può integrare una dichiarazione incompleta o in bianco, ma non comporta necessariamente l’omissione della dichiarazione né l’inapplicabilità del regime delle dichiarazioni esistenti ma incomplete.
- Perfino la dichiarazione priva di sottoscrizione non è necessariamente inesistente, potendo la giurisprudenza attribuire rilievo a elementi che ne consentano l’imputazione al contribuente o a una successiva sanatoria.
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