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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00899/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

La controversia nasce dallo scioglimento della comunione legale tra ex coniugi dopo la separazione. In primo grado era stata accertata la comunione su un immobile sito in Fisciano, su una quota di un immobile sito in Scalea e su una quota di un immobile sito in Cava de’ Tirreni, con conseguente divisione e conguaglio. Il ricorrente principale ha censurato la decisione d’appello nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile il giuramento decisorio da lui deferito sui fatti costitutivi della pretesa di esclusione di alcuni beni dalla comunione e sulla provenienza personale delle somme utilizzate per acquisti, costruzione e ristrutturazioni; ha inoltre contestato il mancato rilievo probatorio della mancata comparizione della controparte all’interrogatorio formale e la regolazione delle spese. La resistente, con ricorso incidentale, ha sostenuto che una quota dell’immobile di Cava de’ Tirreni doveva essere esclusa dalla comunione perché acquistata in ragione di una vicenda successoria e quindi personale ex art. 179 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile, per vizio rituale, il giuramento decisorio deferito in appello perché l’atto non era stato sottoscritto dalla parte personalmente né dal difensore munito di procura speciale; ha inoltre ribadito che la mancata risposta all’interrogatorio formale non impone alcun esito vincolato, trattandosi di valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice. È stata poi confermata la compensazione delle spese disposta in appello, perché coerente con l’accoglimento solo parziale del gravame. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso che la quota dell’immobile di Cava de’ Tirreni potesse qualificarsi come bene personale acquistato per successione: nei trasferimenti di edilizia residenziale pubblica il diritto al trasferimento non si acquista iure hereditatis, e il perfezionamento dell’acquisto è avvenuto solo con l’atto del 30 gennaio 1980, in costanza di matrimonio, con conseguente inclusione del bene nella comunione.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per contestare la disciplina della comunione legale e degli acquisti compiuti in costanza di matrimonio; la Corte non ne ha ravvisato violazione.

  • art. 2697 c.c.

    invocato in relazione all’onere probatorio sulla provenienza personale delle somme; la Corte ha ritenuto non provata, da parte dell’istante, la provenienza personale delle somme e quindi corretta la decisione di merito.

  • art. 2736 c.c.

    richiamato con riferimento al giuramento decisorio; la Corte ha escluso l’ammissibilità del giuramento per difetto di ritualità in appello.

  • art. 233 c.p.c.

    la Corte ha affermato che il giuramento decisorio in appello è inammissibile se l’atto non è sottoscritto dalla parte personalmente o dal difensore munito di mandato speciale.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non è stata ravvisata alcuna pronuncia extra o ultra petita.

  • art. 232 c.p.c.

    la mancata risposta all’interrogatorio formale non vincola il giudice, che può valutare ogni altro elemento di prova e desumere soltanto una presunzione semplice.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese; la Corte ha confermato la compensazione disposta in appello in ragione dell’esito complessivo della lite.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è stata ritenuta legittima in ragione dell’accoglimento solo parziale del gravame.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la censura di motivazione apparente sulla compensazione delle spese è stata ritenuta infondata.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel motivo sulle spese, senza che la Corte ravvisasse violazione del diritto di difesa.

  • art. 12 preleggi c.c. e ss.

    richiamato nel motivo sulle spese, ma non rilevante ai fini dell’accoglimento del ricorso.

  • art. 177 c.c.

    la Corte ha applicato la presunzione di comunione per gli acquisti compiuti in costanza di matrimonio.

  • art. 179 c.c.

    l’elenco dei beni personali è tassativo; il bene non poteva essere considerato personale solo per l’origine successoria dedotta o per la provenienza del prezzo.

  • art. 179, lett. b), c.c.

    non ricorreva l’acquisto per successione idoneo a sottrarre il bene alla comunione.

  • art. 177, lett. a), c.c.

    l’immobile è stato ricondotto alla comunione perché l’acquisto si è perfezionato in costanza di matrimonio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il giuramento decisorio deferito in appello quando l’atto non sia sottoscritto dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale, poiché si tratta di un requisito di ammissibilità inderogabile e rilevabile d’ufficio.
  • La mancata comparizione della parte all’interrogatorio formale non determina automaticamente l’accoglimento della tesi avversaria: essa consente solo una presunzione semplice, che il giudice può o meno valorizzare insieme agli altri elementi di causa.
  • Chi invoca l’esclusione di un bene dalla comunione legale deve fornire la prova dei presupposti dell’acquisto personale o della provenienza personale delle somme impiegate; in difetto, opera la presunzione di comunione per gli acquisti compiuti in costanza di matrimonio.
  • L’elencazione dei beni personali sottratti alla comunione è tassativa e non può essere estesa per analogia; la qualificazione come bene personale richiede la riconducibilità del titolo di acquisto a una delle ipotesi previste dalla legge.
  • Nei trasferimenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica il diritto al trasferimento non si acquista automaticamente per successione agli eredi dell’assegnatario, se il perfezionamento dell’acquisto richiede la verifica di requisiti soggettivi riferiti al solo assegnatario.
  • In tema di spese di lite, il giudice di appello può compensare le spese quando il gravame sia accolto solo in parte, dovendo considerare l’esito complessivo della controversia; la Corte di cassazione controlla solo il rispetto del principio di soccombenza in senso sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieSeparazioneDivisione ereditariaProveImpugnazioniSpese di lite
RamiFamigliaDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

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