Sentenza del 14/03/2025 n. 6829 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’accertamento relativo al 2016, con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato maggiori ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA, contestando la mancata contabilizzazione dei passaggi di proprietà di undici autovetture annotate in un registro informale denominato «Consegna documenti clienti». La società sosteneva che i veicoli fossero stati lasciati nei locali soltanto in conto vendita, che i trasferimenti fossero avvenuti direttamente tra proprietari e acquirenti e che essa non avesse ricevuto compensi. In Cassazione ha proposto cinque motivi: giudicato esterno su un accertamento relativo al 2004; motivazione apparente; omessa pronuncia e violazione delle regole sull’onere della prova; illegittimità dell’accertamento presuntivo; insufficienza delle sommarie informazioni raccolte dalla Guardia di finanza e mancata considerazione dell’interesse commerciale a esporre le auto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la precedente sentenza relativa al 2004 riguardava valutazioni probatorie e fatti riferiti a un’altra annualità, non elementi durevoli vincolanti per il 2016; inoltre, non era stata provata la sua definitività. Il secondo è infondato perché la motivazione della CTR, pur sintetica, indicava chiaramente gli elementi valorizzati: registro occulto, dichiarazioni degli acquirenti e non credibilità dell’attività svolta senza compenso. Il terzo è infondato: le doglianze e le prove risultavano implicitamente respinte dalla decisione; non era stata denunciata una vera inversione dell’onere della prova, ma contestata la valutazione degli elementi probatori. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili perché miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in cassazione. La società è stata condannata a pagare all’Agenzia delle entrate Euro 5.400,00 per le spese del giudizio, oltre eventuali spese prenotate a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. La decisione impugnata della CTR, che aveva confermato il rigetto del ricorso in primo grado, resta quindi ferma.
Norme richiamate
Principio del giudicato esterno in materia tributaria
In materia tributaria, il giudicato relativo ad un singolo periodo di imposta non è idoneo a far stato in periodi successivi o antecedenti, se non limitatamente a situazioni relative a "qualificazioni giuridiche" o ad altri eventuali "elementi preliminari" rispetto ai quali possa dirsi sussistente un interesse protetto avente carattere di durevolezza nel tempo, non estendendosi detto vincolo a tutti i punti che costituiscono antecedente logico della decisione, ed in particolare alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione dei fatti.
Il giudicato relativo a un’annualità tributaria può vincolare altri periodi solo quanto a qualificazioni giuridiche o elementi durevoli nel tempo; non vincola invece la valutazione delle prove né la ricostruzione dei fatti riferiti alla singola annualità.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., e art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione o di sua contraddittorietà.
La nullità per vizio motivazionale ricorre solo in presenza di un’anomalia radicale che renda la motivazione inesistente o incomprensibile; non basta che sia sintetica o che non confuti ogni argomento o prova della parte.
Per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.
La scelta di attribuire maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre è valutazione di merito e non integra, di per sé, violazione delle regole sulle prove. La violazione dell’art. 115 richiede che il giudice abbia fondato la decisione su prove estranee al processo e non legittimamente acquisite.
Il vizio di omessa pronuncia è configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto e non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto.
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione, pur senza affrontare espressamente una singola deduzione, comporta logicamente il rigetto della relativa pretesa. Il vizio richiede che sia stato omesso un provvedimento necessario a decidere.
L'obbligo di motivazione del giudice è ottemperato mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione, ossia del ragionamento da lui svolto con riferimento a ciascuna delle domande o eccezioni (nel giudizio di primo grado) o a ciascuno dei motivi d'impugnazione (nei giudizi d'impugnazione), mentre non è necessario che egli confuti espressamente - pur dovendoli prendere in considerazione - tutti gli argomenti portati dalla parte interessata a sostegno delle proprie domande, eccezioni o motivi disattesi.
La motivazione deve rendere riconoscibili le ragioni della decisione rispetto alle domande e ai motivi, ma non deve confutare analiticamente ogni argomento, in particolare quelli incompatibili o assorbiti dalla ratio decidendi.
La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti.
La violazione dell’onere della prova sussiste se il giudice lo assegna alla parte sbagliata, non se la parte contesta il peso attribuito alle prove. Nel caso deciso, l’onere di fornire una spiegazione ragionevole del registro e del suo collegamento con la contabilità è stato posto a carico della contribuente.
La valutazione delle prove raccolte, tuttavia, compresa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. e l'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare costituisce un'attività riservata, in via esclusiva, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
La verifica della gravità, precisione e concordanza degli indizi, e della loro capacità di provare il fatto ignoto, compete al giudice di merito. In cassazione non è possibile sostituire a tale valutazione una diversa ricostruzione fattuale, salvo i limiti previsti per l’omesso esame di un fatto decisivo.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Le conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia.
La censura sul fatto è limitata all’omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo. Non consente di chiedere una nuova ponderazione delle prove o una diversa ricostruzione della vicenda.
In particolare, la C.t.r. ha fatto riferimento anche ai riscontri rappresentati dalle dichiarazioni degli acquirenti, sentiti dalla Guardia di finanza, che riferiscono di un coinvolgimento della società contribuente nelle compravendite; nonché all'utilizzo del termine "clienti" nella dicitura del registro, ritenendo inverosimile che l'attività di esposizione delle autovetture e la loro presentazione ai potenziali acquirenti sia avvenuta senza alcun un compenso.
La Corte ha lasciato ferma la valutazione di merito secondo cui il registro e gli ulteriori riscontri consentivano di fondare la presunzione di ricavi non dichiarati, non superata dalle spiegazioni della contribuente. La pronuncia non formula però un’interpretazione autonoma e generale dei presupposti delle specifiche disposizioni di accertamento.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti processuali indicati dalla disposizione, il rigetto del ricorso comporta l’obbligo, per la parte ricorrente, di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Un accertamento tributario relativo a un’annualità non vincola automaticamente quelle successive o precedenti: l’effetto del giudicato può estendersi solo a qualificazioni giuridiche o elementi durevoli, non alla valutazione di prove e fatti specifici di un diverso periodo.
- Registrazioni extracontabili, unite a riscontri coerenti come le dichiarazioni degli acquirenti e le modalità dell’attività, possono sostenere una presunzione di ricavi non dichiarati. Il contribuente deve fornire una spiegazione concreta e documentata che colleghi tali elementi alle scritture ufficiali e chiarisca l’assenza di ricavi.
- In cassazione non si può ottenere una nuova valutazione delle prove semplicemente invocando la violazione di legge, dell’onere probatorio o delle regole sulle presunzioni. Occorre indicare un effettivo errore giuridico oppure, nei limiti previsti, l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
- L’omessa pronuncia non coincide con la mancata risposta analitica a ogni argomento: se la decisione è logicamente incompatibile con una pretesa, questa può intendersi implicitamente respinta.
- Una motivazione concisa è sufficiente se permette di comprendere il percorso logico e gli elementi decisivi; la nullità si configura solo per una carenza radicale, una motivazione apparente o un contrasto irriducibile.
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