Cassazione Civile, Ordinanza n. 33105/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, anche nella qualità di legale rappresentante di una società poi fallita, aveva impugnato avvisi di accertamento relativi a maggiori IRPEF, IRPEG, IRAP e IVA per gli anni d’imposta 1996, 1997 e 1998. Gli atti traevano origine dalle risultanze di una verifica fiscale svolta nei confronti della società e rinviavano al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, non conosciuto dal contribuente perché notificato al curatore fallimentare. I giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo gli avvisi carenti di autonoma motivazione. In un primo passaggio di legittimità, la Cassazione aveva cassato con rinvio la decisione di appello, indicando che la motivazione per relationem è ammissibile se il contenuto essenziale degli atti richiamati è riprodotto e se il contribuente non dimostra che parti necessarie del contenuto richiamato non siano conosciute. In sede di rinvio, tuttavia, la CTR ha nuovamente confermato l’annullamento degli avvisi senza compiere un effettivo esame del contenuto motivazionale degli stessi. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., per avere il giudice di rinvio disatteso il principio di diritto e il perimetro del rinvio, e violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973, 56 d.P.R. 633/1972 e 7 L. 212/2000, per avere ritenuto illegittimi gli avvisi solo perché rinviavano ad allegati del PVC non materialmente acclusi.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha rilevato che la CTR, in sede di rinvio, non si è attenuta ai principi fissati dalla precedente ordinanza rescindente e si è limitata a una motivazione meramente assertiva, priva di un concreto accertamento sul contenuto degli avvisi di accertamento e sulla loro effettiva intelligibilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con ulteriore rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può riesaminare la controversia in modo incompatibile con il contenuto vincolante del rinvio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro della censura per violazione di legge sostanziale e processuale dedotta contro la decisione di rinvio.
art. 42, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La motivazione dell’avviso di accertamento può essere esaminata anche in relazione al contenuto richiamato, ma deve risultare intelligibile e sufficiente per consentire la conoscenza della pretesa fiscale.
art. 56, comma ultimo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disciplina dell’avviso in materia IVA è richiamata per affermare che la motivazione per relationem non è di per sé illegittima.
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
L’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem quando il contribuente abbia già conoscenza legale e integrale degli atti richiamati, oppure quando l’atto riproduca il contenuto essenziale di tali atti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’avviso di accertamento può essere validamente motivato per relationem mediante rinvio a un PVC o ad altri atti collegati, purché l’atto notificato riproduca il contenuto essenziale dei documenti richiamati e renda comprensibili oggetto, contenuto e destinatari della pretesa.
- La sola mancata allegazione materiale degli atti richiamati non comporta automaticamente la nullità dell’avviso, se il contribuente è comunque posto in condizione di conoscere in modo pieno e intellegibile le ragioni dell’accertamento.
- Chi contesta la motivazione per relationem deve allegare e dimostrare che gli atti richiamati erano ignoti e che il loro contenuto era necessario a integrare la motivazione dell’atto impositivo.
- Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e deve effettuare un accertamento concreto sul contenuto motivazionale degli avvisi, non potendo limitarsi a confermare apoditticamente la decisione cassata.
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